“La norma agevolativa sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (legge n. 13 del 1989) trova applicazione anche in presenza di persone che, pur non essendo diversamente abili secondo le condizioni previste dalle disposizione specifiche sul punto, siano comunque affette da disagi fisici e difficolta' motorie seppure non accertate o certificate (ad esempio anziani, ma non solo, donne in stato di gravidanza, persone che spingono passeggini per bambini ecc.)”.
L'accesso di una persona svantaggiata (anche cioe' solamente anziana) non e' quindi un diritto personale, ma un diritto che va comunque riconosciuto. Questo e' il principio di diritto espresso Consiglio di Stato con la Sentenza del 18 ottobre 2017, n. 4824 in materia di barriere architettoniche.
=> Barriere architettoniche in condominio e uso delle parti comuni
La questione. Con il provvedimento del 17 ottobre 2012, la Soprintendenza aveva respinto il progetto (installazione di un ascensore), ritenendo che le opere progettate non erano compatibili con i criteri della tutela monumentale dell'edificio in quanto l'inserimento della progettata torre di elevazione nel cortile anche se temporaneo, verrebbe ad alterare gravemente le valenze storiche, artistiche, architettoniche e tipologiche di un cortile che, contrariamente a quanto ritenuto nella relazione tecnica storica allegata, presenta caratteri stilistici e di pregio dell'ambiente edilizio romano.
Contro tale diniego, la ricorrente appellata ha proposto ricorso in primo grado, e ne ha sostenuto l'illegittimita' , chiedendo che esso fosse annullato e che “il Giudice amministrativo, ove ritenuto opportuno” volesse “ammettere CTU per accertare se la realizzazione dell'ascensore … possa comportare un serio pregiudizio per l'immobile sottoposto a tutela”.
In primo grado, il TAR ha accolto il ricorso e ha condannato la Soprintendenza a rilasciare “senza ulteriore indugio” il provvedimento di autorizzazione.
Contro tale sentenza, il Ministero per i beni e le attivita' culturali - MIBAC ha proposto impugnazione.
Le barriere architettoniche. La normativa nazionale prevede una serie di disposizioni di rango primario, al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico.
Tali disposizioni hanno demandato la disciplina di attuazione a norme di rango secondario, che attualmente regolano anche con una serie di prescrizioni tecniche la materia dell'abbattimento delle barriere architettoniche.
Relativamente alle disposizioni di rango primario si ricordano in particolare gli artt. da 77 ad 82 del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), volti a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. Nei citati articoli sono confluiti, in particolare, gli artt. da 1 a 3, 6 e 8 della L. 13/1989 (che ha dettato disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e l'art. 24 della L. 104/1992 (che ha disposto in materia di opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico).
=> Titolo abilitativo ed eliminazione delle barriere architettoniche.
I Beni sottoposti al vincolo e l'interesse della persona svantaggiata. Secondo l'art. 4 della legge 13/1989 gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche previsti dall'art. 2 della legge, ovvero quelli volti a migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate nel senso descritto, si possono effettuare anche su beni sottoposti a vincolo come beni culturali, e la relativa autorizzazione, come previsto dal comma 4, “puo' essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato”, precisandosi al comma 5 che “il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serieta' del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato”.
Dalla lettura delle citate disposizioni si evidenzia che l'interesse alla protezione della persona svantaggiata puo' soccombere di fronte alla tutela del patrimonio artistico solo in casi eccezionali (C.d.S. sez. VI 12 febbraio 2014 n.682, 28 dicembre 2015 n.5845).
In argomento, in un precedente giurisprudenziale, e' stato ritenuto illegittimo il diniego di autorizzazione ad installare un ascensore in un palazzo sito nella stesa zona di quello per cui e' causa, osservando che mancava un serio pregiudizio, trattandosi di impianto non visibile dalla pubblica strada (in tal senso Consiglio di stato 7 marzo 2016 n.705).
Il ragionamento del Consiglio di Stato. Nel caso specifico, si discuteva di un ascensore con un impianto non visibile dalla pubblica strada, e il provvedimento del soprintendente era stato impugnato da una proprietaria ultrasettantenne che chiedeva l'applicazione della legge 13 del 1989.
Quindi, l'opera per cui e' causa e' un ascensore, che rientra fra i “meccanismi per l'accesso ai piani superiori” considerati in modo espresso dall'art. 1 comma 3 lettera a) della legge 13/1989 fra gli interventi volti ad eliminare le barriere in questione.
A tal proposito, il Consiglio di Stato, conformemente a quanto evidenziato in giurisprudenza di legittimita' , ha precisato che la normativa di favore di cui alla l. 13/1989 si applica anche quando si tratti di persone anziane le quali, pur non essendo portatrici di disabilita' vere e proprie, soffrano comunque di disagi fisici e di difficolta' motorie (Cass. civ. sez. II 28 marzo 2017 n.7938).
La legge in questione infatti, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, esprime il principio secondo il quale “i problemi delle persone affette da una qualche specie invalidita' devono essere assunti dall'intera collettivita' , e in tal senso ha imposto in via generale che nella costruzione di edifici privati e nella ristrutturazione di quelli preesistenti, le barriere architettoniche siano eliminate indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte di persone disabili, trattandosi comunque di garantire diritti fondamentali… e non di accordare diritti personali ed intrasmissibili a titolo di concessione alla persona disabile in quanto tale” (In tal senso Corte cost. 10 maggio 1999 n.167; Cass. civ. sez. II 25 ottobre 2012 n.18334 e Cass. civ. sez. II 26 febbraio 2016 n.3858).
Quindi, secondo il Consiglio di Stato, delle norme stesse si impone un'interpretazione estensiva tale da generare un regime di favore previsto dalla legge in esame.
In conclusione, in virta'¹ di tutto quanto innanzi esposto, il Consiglio di Stato con la pronuncia in commento ha annullato il diniego della Soprintendenza. Per tali motivi la pratica deve essere riesaminata tenendo conto anche dei provvedimenti e delle soluzioni adottate per i palazzi della stessa zona del centro storico.
=> Eliminazione barriere architettoniche: legittima l'installazione dell'ascensore anche se non rispetta tutte le prescrizioni.