La vicenda. Non c'e' nulla di peggio per l'avvocato che perdere una causa senza neppure essere entrati nel merito della vicenda, e cio' per non avere adeguatamente valutato le cosiddette pregiudiziali di rito e preliminari di merito, ossia questioni che attengono, fra l'altro, alla validita' e regolarita' della domanda, alla giurisdizione, alla competenza e alla legittimazione processuale, alla prescrizione e decadenza del diritto sostanziale.
Il Giudice, per evidenti ragioni di economia processuale, potra' esimersi dal giudicare la fondatezza della pretesa emettendo una sentenza che definisce il giudizio sulla scorta delle su elencate questioni.
Cosa'¬ avviene nel caso in esame, in cui un condomino si oppone al decreto ingiuntivo avente a oggetto il pagamento di oneri condominiali ma, dopo essere stata confermata la provvisoria esecutivita' dell'ingiunzione, omette di introdurre il procedimento di mediazione ex d.lgs. 28/2010, previsto come obbligatorio in materia condominiale ai sensi dell'art. 5, comma 1bis.
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La sentenza. Il Tribunale ritiene infatti che l'eccezione avanzata dal Condominio e concernente il mancato esperimento della mediazione sia per l'appunto idonea a definire il giudizio, e rigetta l'opposizione (Trib. Udine, n. 952/2016).
La pronuncia in commento si inserisce nel solco del contrasto giurisprudenziale, tuttora non del tutto risolto, su a chi tra l'ingiungente opposto e l'ingiunto opponente spetti l'onere di introdurre la mediazione obbligatoria a pena di improcedibilita' dell'azione.