La vicenda. La battaglia di un consumatore che contesta l'importa eccessivo di una bolletta che attesta i consumi di energia elettrica si protrae per ben tre gradi di giudizio. Un consumatore, infatti, cita in giudizio l'Enel affermando che non era da lui dovuto l'importo di circa duemila e duecento euro di una bolletta, sostenendo che tale importo esoso era addebitabile alla mancata lettura annuale dei consumi.
In primo grado il Giudice di Pace respinge la richiesta del consumatore che, non soddisfatto dell'esito, ricorre in appello. Il Tribunale, in funzione di giudice di secondo grado, accerta esclusivamente che dal consumatore non era dovuta la somma di euro 289 confermando, invece, la restante parte dei consumi e quindi la piena regolarita' dell' importo di consumi, pari a circa duemila euro, previsto dalla bolletta.
Il ricorso in Cassazione. Il consumatore non si arrende e ricorre in Cassazione lamentando che la causa dell'importo esoso della bolletta che attestava i consumi di energia elettrica era addebitabile al fatto che l'Enel non aveva provveduto ad effettuare la lettura annuale contestando, quindi, l'omessa valutazione da parte del giudice di secondo grado di un fatto storico.
Il provvedimento in commento della Cassazione respinge le richieste del consumatore riportandosi all'orientamento gia' espresso dalla giurisprudenza di legittimita' secondo cui ' L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie'. (Cass. civ. Sez. Unite, 07-04-2014, n. 8053)
La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ha osservato che nel caso di specie la Corte d'appello ha tenuto conto del fatto storico eccepito dal consumatore, consistente nella mancata lettura annuale del contatore, pertanto non trova alcuno spazio la tesi sostenuta dal consumatore nel ricorso al giudice di legittimita' .
Fra l'altro, evidenzia l'ordinanza della sesta sezione della Corte di Cassazione, che il consumatore non ha fornito, nel giudizio di secondo grado, alcuna prova in grado di dimostrare che l'importo eccessivo della bolletta sia riconducibile della mancata lettura annuale, da parte dell'Enel, dei consumi di energia elettrica.
Alla luce di tali valutazioni, la Cassazione respinge il ricorso del consumatore che dovra' pagare non solo l'importo della bolletta di circa duemila euro, tenendo conto della decurtazione della somma originaria effettuata dalla sentenza di secondo grado, ma anche le spese del giudizio di legittimita' pari a circa ulteriori milleottocento euro. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 1059)
La caparbieta' del consumatore, nel caso in questione, non e' stata premiata.