Dalla costituzione all'estinzione del portierato. La trascrizione del regolamento e le maggioranze previste. Il licenziamento del portiere, gli aspetti normativi della disciplina e le norme contrattuali. La locazione e la vendita dell'immobile precedentemente utilizzato come portierato.
Le norme del codice civile di cui agli artt. 1117 e ss., non affrontano in alcun modo l'argomento; l'unico riferimento e' quello contenuto nell'art. 1117 c.c. secondo il quale, se non e' specificato
A tal proposito e' opportuno sottolineare che per titolo si intende l'atto di proprieta' della prima unita' immobiliare venduta dall'originario unico proprietario oppure il regolamento contrattuale laddove sia stato trascritto presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari.
La priorita' tra il primo at
La priorita' tra il primo atto di acquisto e un eventuale successivo regolamento di condominio, va senza dubbio all'atto d'acquisto, quindi se nell'atto e' indicato che l'alloggio del portiere e' di proprieta' comune a tutti i condo'mini, nulla vale una dichiarazione
Pertanto e' importante trascrivere il regolamento di condominio per renderlo opponibile ai terzi. In poche parole, trascrivere un atto in conservatoria attribuisce data certa al documento e lo rende utilizzabile come prova vera e propria per dim
Se invece, negli atti non vi e' scritto nulla, in questo caso, seguendo la logica dell'art. 1117 c.c., l'alloggio del portiere andra' considerato una parte comune di proprieta' di tutti i condo'mini secondo le rispettive quote di proprieta' (presunzione di condominialita' ).
Istituzione del servizio di portierato e le maggio
Istituzione del servizio di portierato e le maggioranze richieste. Se il regolamento non dice nulla e, magari, solo successivamente i condomini vogliano dotarsi del summenzionato servizio di portierato, trattandosi di questione attinente al miglior godimento delle parti comuni, non e' necessario il consenso di tutti i condomini, ossia l'unanimita' .
Per la delibera d'
Per la delibera d'istituzione, seppure senza nessun margine di certezza, si puo' affermare che e' necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi (art. 1138 III° comma c.c.), trattandosi di una materia afferente ad un servizio comune. (In tal senso Trib. Napoli 21 marzo 2000).