La vicenda. Con atto di citazione, Tizio proponeva opposizione avverso la delibera del Condominio avente all'ordine del giorno la parziale modifica ed integrazione dell'art. 7 del regolamento e la nomina di un amministratore.
A sostegno della opposizione, il condomino deduceva l'invalidita' della modifica dell'art. 7 del regolamento di condominio in difetto del proprio voto favorevole, odierno attore, stante la natura contrattuale del regolamento che imporrebbe, per la sua modifica, l'approvazione da parte di tutti i condomini.
Chiedeva, pertanto la sospensione dell'efficacia della delibera oggi impugnata e la dichiarazione della nullita' /annullabilita' della delibera.
Costituendosi in giudizio, il condominio chiedeva il rigetto dell'opposizione per decadenza dal diritto all'impugnazione per mancato rispetto dei termini perentori.
=> Revoca dell'amministratore, perche' e' necessario ricorrere alla mediazione
La mediazione. Le regole per l'impugnativa della delibera condominiale sono previste dalla norma dell'art.1137 c.c. e dal d.lgs. 28/2010. Invero, l'impugnazione della delibera e' l'atto con il quale il condomino dissenziente rispetto ad una decisione dell'assemblea (o comunque astenutosi o assente alla riunione) chiede al Giudice di stabilire che essa e' illegittima perchè in contrasto con la legge o con il regolamento condominiale.
L'impugnazione, che dovra' essere preceduta da un tentativo di conciliazione, si propone con un atto di citazione davanti al Giudice civile entro 30 giorni dalla delibera o dalla comunicazione della stessa ai condomini assenti.