ll caso. Il condominio Alfa cita in giudizio la ditta costruttrice che ha realizzato e venduto lo stabile, chiedendo la condanna della stessa al risarcimento dei danni sopportati a causa di gravi difetti costruttivi delle parti comuni (mancata realizzazione della copertura, vistose differenze di tonalita' della tinteggiatura esterna, mancata impermeabilizzazione e coibentazione dell'intero immobile, etc).
La ditta costruttrice, dal canto suo, si costituisce contestando ogni responsabilita' sostenendo la maturata prescrizione annuale (avendo il condominio denunciato i difetti per la prima volta nel 2010 ed intrapreso l'azione legale nel luglio del 2012), nonchè di aver appaltato i lavori ad una ditta e che gli stessi sono stati coordinati da vari tecnici e da un direttore dei lavori.
La ditta appaltatrice, il direttore dei lavori, e gli altri tecnici, chiamati in causa dalla ditta costruttrice, hanno resistito contestando ogni responsabilita' .
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La sentenza. Il Tribunale toscano ha stabilito che l'azione esperita dal condominio ha natura extracontrattuale ex art. 1669 c.c. ed il costruttore-venditore e' tenuto a rispondere dei gravi difetti “… sia quando abbia provveduto con mezzi propri alla costruzione dell'edificio ovvero abbia progettato l'opera e diretto i lavori, sia allorche' abbia nominato un terzo (direttore dei lavori) per il controllo nell'esecuzione delle opere impartendo precise e continue disposizioni all'appaltatore sui materiali da adoperare, sul modo di procedere, e sulle tecniche operative per i singoli elementi edilizi”.
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