“E' nulla la nomina dell'amministratore di condominio – con conseguente nullita' della delibera in che dispone sul merito - in assenza della specificazione analitica del compenso a quest'ultimo spettante per l'attivita' da svolgere, in violazione dell'art. 1129, comma 14, Codice civile.
Tale norma, che mira a garantire la massima trasparenza ai condomini e a renderli edotti delle singole voci di cui si compone l'emolumento dell'organo gestorio al momento del conferimento del mandato, si applica sia nel caso di prima nomina dell'amministratore che nel caso delle successive riconferme” Questo e' il principio, come sopra testualmente riportato, ribadito dal Tribunale di Massa (Giudice relatore Massimo Ginesi), con Sentenza del 06 novembre 2017, con una articolata ed interessante motivazione.
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In fatto. Un'assemblea dei condo'mini e' stata convocata, tra l'altro, per decidere in merito alla conferma dell'amministratore e contestualmente per disporre l'approvazione del bilancio preventivo.
Da quanto e' dato supporre - leggendo il fatto storico riportato in seno al provvedimento -, l'amministratore sarebbe stato qui confermato, pur senza specificare, in sede di verbale, l'entita' del compenso conferitogli per l'esercizio avvenire.
Impugnata la delibera, da parte di un condo'mino dissidente, il Condominio si e' difeso, in punto, rappresentando che il compenso dell'amministratore, o meglio l'entita' del medesimo, sarebbe ricavabile per relationem, cioe' attraverso la lettura dei documenti contabili (ove, tale posta debitoria, sarebbe stata specificatamente inserita).