Senza la prova del credito, va revocato il decreto ingiuntivo proposto dall'ex amministratore di condominio che sostiene di aver anticipato delle somme di tasca propria.
“In materia di deliberazioni di assemblea condominiale, l'approvazione del rendiconto ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle sole poste passive specificamente indicate.
Pertanto, l'approvazione di un rendiconto di cassa che presenti un disavanzo tra uscite ed entrate, non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall'amministratore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l'importo corrispondente, atteso che la ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su di un oggetto specificamente sottoposto all'esame dell'organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso”. Questo e' il principio di diritto espresso dal Giudice di Pace di Napolicon la sentenza n. 29437 del 19 settembre 2016 in merito al rimborso delle spese sostenute dal precedente amministratore.
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I fatti di causa. Tizia (ex amministratrice del condomino Beta) con ricorso, chiedeva al Giudice di Pace l'ingiunzione al Condominio Beta della restituzione della somma anticipata (di quasi 5 mila euro) riveniente dalla differenza tra attivo e passivo del rendiconto del 2013 approvato con l'assemblea del 3 aprile 2014.
Avverso tale decreto, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente Condominio, in persona del nuovo amministratore, evidenziava l'improcedibilita' dell'azione per l'infondatezza della pretesa azionata.
L'assemblea e il rendiconto. L'assemblea dei condomini ha il potere di approvare, anche successivamente, l'operato dell'amministratore che abbia effettuato spese di manutenzione ordinaria o straordinaria sulle parti comuni senza la preventiva approvazione; sicchè, tuttavia, non e' sufficiente che dal rendiconto approvato dall'assemblea emerga un disavanzo tale da far sorgere il corrispondente credito in capo all'amministratore.