In tema di condominio, senza la prova del credito, va revocato il decreto ingiuntivo proposto dall'ex amministratore di condominio che sostiene di aver anticipato delle somme di tasca propria per eseguire dei pagamenti. Egli deve quindi portare agli atti la documentazione contabile che dimostri l'anticipo di quelle somme. Non e' valida, a tal fine la ricognizione del debito poichè il potere di rappresentanza ex mandato che lega l'amministratore al condominio e' contenuto nei limiti delle attribuzioni indicate dall'articolo 1130 c.c.
Cosa'¬ si e' pronunciato il Tribunale di Roma con la sentenza del 27 ottobre 2015 n. 21638, ove e' stato precisato che il professionista che ha la rappresentanza del condominio deve portare i documenti contabili per dimostrare l'esistenza del credito che ritiene sussistente nei confronti della comunita' di proprietari.
Questi i fatti di causa. Il Condominio, con citazione, si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal competente Tribunale, su richiesta del precedente amministratore, per un disavanzo di cassa non pagato in ordine alla sua trascorsa attivita' ; pertanto, il condominio opponente, contestava l'avversa richiesta in quanto non era stata fornita alcuna prova del credito oggetto dell'ingiunzione.
Costituendosi in giudizio, l'ex l'amministratore opposto, contestava in toto l'opposizione del condominio; in particolare, eccepiva che vi era stata l'approvazione del rendiconto consuntivo, quindi la ricognizione del suo debito (riconoscimento art. 1988 c.c.).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'oggetto della discussione riguar
Orbene, nella fattispecie in esame, l'oggetto della discussione riguarda la validita' della richiesta del credito del precedente amministratore nei confronti del Condominio.
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A tal proposito, giova ricordare che il potere di rappresentanza (conferito dal mandato) che lega l'amministratore al condominio, e' contenuto nei limiti delle attribuzioni indicate dall'art. 1130 c.c., limiti che possono essere superati solo se il regolamento di condominio o l'assemblea gli conferiscono maggiori poteri.
Quindi, in tal caso, si evidenzia che non rientra tra le attribuzioni dell'amministratore, quale organo di rappresentanza dell'ente di gestione, il potere di effettuare una ricognizione di debito che inevitabilmente si riflette sulla sfera giuridica dei singoli condomini, senza apposita autorizzazione assembleare.
Premesso cio', nella vicenda in esame, il Tribunale adito conformemente a quando esposto dalla giurisprudenza di legittimita' , ha avuto modo di precisare che il precedente amministratore, rivestendo la qualita' di terzo, non puo' invocare la validita' delle delibere i cui effetti hanno riguardano solo i condomini nè assumere che le delibere abbiano valenza di ricognizione di debito (art. 1988 c.c.);
difatti, l'approvazione del rendiconto consuntivo puo' avere valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive indicate poichè richiede un atto di volizione da parte dell'assemblea.
Pertanto, il riconoscimento e' escluso quando manca l'indicazione (nel rendiconto) di tutti i pagamenti effettuati con personali esborsi da parte dell'amministratore. (In tal senso Cass. n.10253/94, Cass. n.10153/10, Cass. n.8498/12 e Cass. 13551/14 ).
A seguito delle risultanze istruttorie, inoltre, il giudice romano ha evidenziato che nel caso in questione, mancavano le ricevute dei pagamenti effettuati ai terzi nel corso del mandato per conto del condominio; di talchè, mancava la prova dell'imputazione al patrimonio del condominio degli incassi e delle quote dovute dai condomini, necessarie per l'individuazione dei rapporti dare/avere tra condominio e amministratore.
Tutte circostanze che non consentono di provare che l'assemblea, nell'approvare il consuntivo, abbia espressamente riconosciuto il debito invocato dall'amministratore opposto.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale adito, ha accolto l'opposizione del Condominio; per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo con la condanna dell'ex amministratore al pagamento delle spese processuali.
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