In tema di delibere condominiali, fra i presupposti di validita' v'e' l'analitica indicazione, a verbale, dei nomi dei partecipanti, dei votanti e delle loro rispettive quote di millesimi. Cio' per poter successivamente verificare, anche ai fini dell'impugnazione, l'esistenza dei quorum previsti dalla legge e degli eventuali conflitti di interesse. (Tribunale di Roma, sentenza 8 novembre 2016 n. 20744).
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La vicenda. Gli attori, proprietari di unita' immobiliari all'interno dello stabile, convenivano in giudizio il condominio chiedendo l'annullamento delle delibere assembleariimpugnate per le seguenti ragioni.
Gli istanti sostenevano l'invalidita' delle deliberazioni, giacchè in esse non erano stati indicati partitamente i nomi dei partecipanti intervenuti di persona (o a mezzo delega); inoltre, non era stato verbalizzato il numero dei votanti favorevoli e contrari, con relativa menzione dei millesimi e si era superato il numero massimo di deleghe per persona stabilito nel regolamento condominiale.
In particolare, taluno era intervenuto con ben sette deleghe (a fronte delle tre consentite) e lo stesso attore con quattro deleghe .
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