La massima. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di quote condominiali, il Giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia della relativa delibera assembleare, essendo interdetto dal poter sindacare, anche solo in via incidentale, la relativa validita' , essendo questa riservata al Giudice dinanzi al quale tale delibera sia stata, eventualmente, impugnata.
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La vicenda. Una coppia di proprietari di un'unita' immobiliare, facente parte di un Condominio, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo che intimava loro di corrispondere, allo stesso ente, una somma (che superava i sette mila euro), oltre interessi e spese di procedura, a titolo di contributi condominiali risultanti bilancio consuntivo delle spese di riscaldamento e relativo piano di riparto, approvati con delibera assembleare.
A sostegno dell'opposizione deducevano di non essere tenuti al pagamento della somma ingiunta per essersi, la propria unita' immobiliare, distaccata gia' da anni dall'impianto di riscaldamento centralizzato, circostanza dagli stessi comunicata all'amministratore del condominio.
Il Condominio convenuto si costituiva deducendo che delibera assembleare alcuna aveva mai autorizzato la controparte a distaccarsi dall'impianto di riscaldamento e, ad ogni modo, l'inammissibilita' delle contestazioni sollevate in quanto riguardanti delibere di approvazione della spesa, nonchè della relativa ripartizione, mai impugnate e, all'effetto, divenute definitive.
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