La vendita e' il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Questa la definizione di compravendita contenuta nell'art. 1470 del codice civile; si tratta senza ombra di dubbio del contratto di gran lunga pia'¹ diffuso.
Due le parti del contratto:
a) il venditore, o dante causa, o alienante;
b) il compratore, o avente causa.
La forma del
b) il compratore, o avente causa.
La forma del contratto dipende dall'oggetto del trasferimento. Nella compravendita di beni mobili di consumo, si pensi a abbigliamento, utensileria varia, ecc. solitamente e' sufficiente lo scambio orale del consenso.
=> La garanzia per i vizi nella compravendita
Nel caso della compravendita della proprieta' di un bene immobile, ad esempio, il contratto dev'essere redatto, a pena di nullita' . per atto pubblico o per scrittura privata.
Oggetto del contratto e' il trasferimento della proprieta' del bene o di altro diritto verso il pagamento di un prezzo. Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive e dunque a titolo oneroso. Tale elemento la distingue, ad esempio, dalla donazione (art. 769 c.c.).
Puo' essere oggetto di cessione l'usufrutto, il diritto d'uso anche se, e' evidente, la disciplina dettata per la compravendita viene letta soprattutto guardando al trasferimento della proprieta' di un bene.
La causa del contratto, ossia lo scopo economico sociale (se si aderisce alla tesi oggettiva, consiste nel trasferimento del bene verso il pagamento di un prezzo.
=> Registrazione del contratto preliminare di compravendita
La dottrina, sostanzialmente unanime, afferma che la compravendita e' un contratto sinallagmatico, poichè le prestazioni a carico delle parti sono in rapporto di reciprocita' ; ha poi carattere commutativo, cioe' non aleatorio, poichè al momento della conclusione e' possibile valutare l'entita' del vantaggio e del sacrificio che si verificano per ciascuna delle parti (cosa'¬ Caringella - De Marzo, Manuale di diritto civile - il contratto - Giuffre', 2007).
Della vendita si afferma anche che e' uno di quei contratti sottoposti al cosa'¬ detti principio consensualistico.
Cio' vuol dire, a specificarlo e' l'art. 1376 c.c. dedicato ai Contratto con effetti reali, che:
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprieta' o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Tizio vende a Caio la propria autovettura; quest'ultima e' divenuta di proprieta' di Caio al momento dello scambio dei consensi, sicchè la consegna del bene, a quel punto, dev'essere considerata un'obbligazione derivante dalla conclusione del contratto.
Conseguenza diretta del cosa'¬ detto principio consensualistico, e' che siccome il contratto trasferisce la proprieta' della cosa al momento del consenso, il compratore deve il prezzo a quel momento o comunque al momento stabilito anche se la cosa perisce per causa non imputabile all'alienante (cfr. art. 1453 c.c.).
Quale contratto con prestazioni corrispettive alla compravendita si applicano le norme dettate in materia di risoluzione per inadempimento (art. 1453 e ss. c.c.)
Non tutti i contratti di compravendita possono essere considerati contratti traslativi, in alcuni di essi, infatti, si realizzano delle ipotesi di vendita con effetti obbligatori.
Il riferimento e':
1) all'art. 1378 c.c. riguardante la vendita di cose generiche. In tali casi la proprieta' passa al compratore solo con l'individuazione fatta con l'accordo delle parti
2) all'art. 1472 c.c. dedicato alla vendita di cose future la cui proprieta' passa al compratore solo quando la cosa viene ad esistenza
3) all'art. 1478 c.c. che disciplina la vendita di una cosa altrui; in tal caso il venditore e' obbligato a far acquistare la cosa al compratore che diverra' proprietario nello stesso momento in cui il venditore sara' riuscito ad acquistare effettivamente la cosa
4) all'art. 1523 c.c., ossia alla vendita con riserva di dominio o vendita a rate, il quale prevede che la proprieta' passi al compratore con il pagamento dell'ultima rata vendita di cose altrui (Fonte: http://www.dirittoprivatoinrete.it/vendita.htm)
Il compratore ha come sostanziale obbligo quello di pagare il prezzo (art. 1498 c.c.), mentre sul venditore gravano una serie di obblighi riguardanti il bene oggetto del contratto.
In sostanza si richiede al venditore di vendere la proprieta' o altro diritto su di un bene privo di vizi, conforme a quanto pattuito e libero da pretese da parte di terzi (artt. 1476 e ss c.c.).
=> La garanzia per i vizi nella compravendita