La vicenda. Un condo'mino, dopo aver installato un'antenna nell'area di proprieta' esclusiva di un altro inquilino, cita in giudizio quest'ultimo chiedendo la conferma di un provvedimento ex art. 700 cpc con il quale era stato ordinato al convenuto di consentire all'attore l'accesso al lastrico di proprieta' esclusiva di quest'ultimo per consentire la riparazione dell'antenna, tuttavia il Tribunale respinge la domanda.
Impugnata la sentenza da parte del condo'mino proprietario dell'antenna anche la Corte d'appello ha respinto il gravame osservando che 'il diritto dell'appellante di installare e mantenere l'antenna sul lastrico di proprieta' dell'appellato fosse condizionato alla dimostrazione dell'impossibilita' di effettuare siffatta installazione su beni propri o di proprieta' condominiale'.
La sentenza della Cassazione. Il proprietario dell'antenna, illegittimamente installata nella proprieta' altrui, non demorde ricorrendo in Cassazione.
I giudici della prima sezione civile della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso, confermando di fatto l'interpretazione della sentenza impugnata, ed effettuando una chiara ricostruzione delle condizioni che legittimano un condomino all'installazione di un'antenna radiotelevisiva nella proprieta' altrui. (Cass. sez. I, 7.7.2017 n. 16865).
Osservano a tal riguardo gli Ermellini, riportandosi all'orientamento costante della giurisprudenza, che 'con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprieta' antenne televisive, riconosciuto dalla legge n. 554/1940 e dal Dpr 156/1973, e' subordinato all'impossibilita' per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacchè altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto al proprietario dell'immobile gravato, considerato che il diritto all'installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito dall'antenna'. (Cass. 9393/2005; Cass. 9427/2009).
Il fatto di non possedere spazi propri per procedere all'installazione dell'antenna, quindi, rappresenta un fatto costitutivo del diritto all'installazione e comporta, di conseguenza, l'onere del soggetto che richiede la stessa di dimostrare di non possedere uno spazio proprio o condominiale dove effettuarla.
Dopo aver chiarito quali sono le condizioni richieste dalla legge per procedere all'installazione di un'antenna radiotelevisiva nella proprieta' altrui, la sentenza in commento si sofferma sul caso di specie puntualizzando che nel giudizio di merito a fronte della contestazione del convenuto che eccepiva di non aver mai consentito l' installazione dell'antenna sul lastrico solare di sua proprieta' esclusiva, d'altra parte l'attore (ed appellante nel giudizio di secondo grado) non aveva dimostrato nè un consenso del convenuto che lo avesse autorizzato a procedere all'installazione in questione, nè tanto meno che la 'collocazione dell'antenna sull'immobile del convenuto era l'unico modo che gli consentisse di usufruire del servizio radiotelevisivo'.
Alla luce di tale ricostruzione la Cassazione, confermando la piena legittimita' della sentenza impugnata, ha respinto il ricorso del proprietario dell'antenna illegittimamente installata nella proprieta' altrui.