Il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato se nessuna delle parti farà pervenire formale disdetta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro un mese prima della data di scadenza del contratto.
Questa bozza di clausola, simile a tante altre presenti in centinaia, meglio migliaia di contratti, potrebbe essere considerata vessatoria se inclusa in un formulario predisposto da uno dei contraenti e non specificamente approvata dalla controparte contrattuale.
Questa, in breve sintesi, la decisione resa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20402 depositata in cancelleria il 12 ottobre 2015.
Dopo la querelle sulla vessatorietà del termine lungo di disdetta riguardante alcuni contratti di manutenzione ascensore, finiti nel mirino dell'antitrust, è toccato allo stesso istituto della proroga tacita finire sotto la lente d'ingrandimento dei giudici, questa volta di Cassazione.
Attenzione alle clausole che prevedono recessi lunghi per i contratti di manutenzione degli ascensori.
Come vedremo qui appresso, non è la prima volta che gli ermellini si pronunciano sull'argomento. La sentenze, quindi, assume importanza in quanto va a consolidare un orientamento già esistente e che affonda le proprie radici negli anni passati.
Si badi: i giudici di piazza Cavour non mettono in discussione l'intero istituto della rinnovo tacito. In buona sostanza per la Cassazione non è l'effetto del silenzio ad essere di per sé illegittimo, ma le modalità con le quali si dà importanza a tale silenzio. Una questione di forma? Si, in parte si, cioè nella misura in cui la forma viene a coincidere con la sostanza divenendone parte integrante.
Per la Suprema Corte, insomma, ciò che conta è che l'applicazione del così detto rinnovo tacito, anche se la clausola opera reciprocamente, sia oggetto di specifica pattuizione/approvazione tra le parti contraenti.
Si legge in sentenza che “pur se una clausola, predisposta unilateralmente, non è a carico soltanto dell'altro contraente, avendo effetto per entrambe le parti - nella specie tacita proroga o rinnovo del contratto in difetto di tempestiva disdetta - non perciò è sottratta alla necessità di specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., perché comunque colui che la propone ha preventivamente valutato i vantaggi derivantegli dalla accettazione di essa, a differenza del contraente per adesione, che perciò è necessario vi ponga particolare attenzione” (Cass. n. 2152 del 1998)” (Cass. 12 ottobre 2015 n. 20402).
La sentenza citata nella pronuncia in esame è in realtà uno dei tanti precedenti in tal senso, un orientamento consolidato nel tempo e che trova le proprie radici nel finire degli anni settanta.
Insomma se una parte, ossia quella che predispone il contratto, inserisce nell'accordo una clausola che stabilisce che esso si proroghi tacitamente se non arriva disdetta, quella clausola può essere considerata valida se e solo se viene specificamente approvata dalla controparte anche se la rinnovazione tacita ha valore reciproco, poiché chi ha previsto ciò s'è fatto bene i calcoli sulla sua convenienza e quindi deve dare all'altro contraente particolare evidenza di questo aspetto del contratto. Questa, in sostanza, la logica alla base del ragionamento dei giudici di Cassazione.