Il caso. un condomino citava in giudizio il Condominio per l'annullamento della delibera con la quale l'assemblea aveva deliberato, tra l'altro, l'eliminazione della cosiddetta assemblea particolare (o di scala) prevista dall'articolo 21 del regolamento condominiale.
Tale assemblea era composta dai soli proprietari delle unita' immobiliari site in una delle sette palazzine che compongono l'edificio condominiale, per la gestione e manutenzione di beni comuni soltanto a tali proprietari, elencati nell'art. 4 dello stesso regolamento.
L'assemblea di scala. Secondo il condomino, la modifica del regolamento condominiale incideva sulla ripartizione delle spese comuni.
Infatti, eliminando l'assemblea particolare dagli organi di rappresentanza e di amministrazione del condominio, tutte le spese relative alle parti comuni anzidette non sarebbero state piu' deliberate dai soli proprietari dei singoli appartamenti di ciascuna palazzina, ma dall'assemblea generale.
La decisione dell'assemblea era da considerarsi illegittima, perchè, avendo eliminato l'assemblea particolare e non avendo l'assemblea generale competenza per l'approvazione delle spese delle singole scale,allo stato non vi era alcun organo competente a deliberare sulle parti comuni sopra elencate.
=> I limiti alla proprieta' privata imposti dal regolamento contrattuale
La decisione. Il tribunale di Roma ha accolto la tesi del condomino e annullato la delibera. Osserva il giudice che la modifica del regolamento in esame 'non si limita ad incidere sulla fruizione o il godimento delle parti comuni,ma ha lo scopo di eliminare l'organo assembleare particolare (c.d. assemblea di scala) alfine - deve ritenersi, diversamente non se ne comprenderebbe la ragione -di far ricadere la competenza a deliberare in capo all'assemblea generale.