Tenuta irregolare del conto corrente condominiale
Il caso in questione apparentemente puo' sembrare eccezionale, ma in realta' riguarda una domanda che frequentemente potrebbero porsi gli operatori del settore, in particolare a seguito dell'introduzione dell'obbligo, ad opera della riforma del condominio (L. 220/2012), della tenuta del conto corrente condominiale.
Tale obbligo, infatti, ha probabilmente aumentato il numero di conti correnti condominiali e, si suppone, per una questione statistica, moltiplicato le fattispecie di gestione non corretta del conto corrente da parte degli amministratori di condominio.
Insomma, i furbetti, o i disordinati potrebbero diventare piu' disciplinati, perche' le norme ora impongono piu' trasparenza, ma c'e' da aspettarsi che i piu' scapestrati continueranno ad esserlo anche con l'utilizzo del conto corrente.
La domanda in questione e': nel caso di gestione irregolare da parte dell'amministratore di condominio del conto corrente condominiale, puo' addebbitarsi alla banca presso cui e' acceso il conto una responsabilita' per mancata vigilanza e, dunque, riconoscersi al condominio il diritto di chiedere all'istituto, in conseguenza, il risarcimento del danno eventualmente prodotto?
La risposta positiva porterebbe nel panico gli istituti bancari e risolleverrebbe le sorti dei bilanci di quei condoma'¬ni sedotti e abbandonati, diciamo cosa'¬, da amministratori furbetti.
La Corte d'Appello di Milano, chiamata a rispondere alla domanda, con la sentenza n. 5440 del 27 dicembre 2017, ha risposto di no.
Primo grado: nel caso concreto e' accertata l'assenza di danno per il condominio
La domanda, benche' gia' posta in primo grado, era rimasta in quella sede senza risposta, decidendo la sentenza sulla base della cosiddetta ragione piu' liquida: dal momento cioe' che l'istruttoria consentiva di escludere che il comportamento dell'amministratore, benche' non regolare, avesse prodotto danni al condominio (molti soldi mancanti dal conto, benche' passati dal conto corrente personale dell'amministratore, risultavano versati sul conto dei creditori del condominio ed inoltre, altri ne risultavano versati con modalita' simili in avere sui conti correnti del condominio), il Tribunale esclude il danno, e quindi il nesso di causalita' tra la violazione di viglianza della banca ed il detto (escluso) danno.
La ragione piu' liquida, spiega il Tribunale, e' il principio processuale 'secondo cui la causa puo' essere decisa sulla base della questione ritenuta di piu' agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza necessita' di esaminare previamente le altre, sostituendo - nella prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerita' del giudizio... -- il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare...'.
Al tempo stesso, pero', il Giudice, pur rigettando la domanda del condominio, nella liquidazione delle spese processuali, non segue il principio della soccombenza, ma compensa le spese (ex art. 92, co.2, c.p.c.), con la seguente motivazione: 'avendo.... la banca convenuta di fatto ammesso di esser stata consapevole e da tempo delle modalita' di gestione 'alla rinfusa' dei conti condominiali e personali intrattenuti dal..., senza con cio' aver avvertito l'esigenza di intervenire in alcun modo o di avvertire i beneficiari sostanziali del conto (i quali di nulla potevano avvedersi, essendo gli estratti inviati' all'amministratore e risultando nei consuntivi condominiali unicamente il saldo del conto.
Per il condominio la banca non ha adempiuto ai suoi compiti di mandatario dei condo'mini
Con l'appello, per quanto qui interessa, il condominio insiste nel chiedere una pronuncia sulla responsabilita' della banca per mancata vigilanza, affermando che l'istituto di credito 'avrebbe posto in essere una condotta di non diligente ed attento assolvimento dei suoi compiti di mandatario,' tollerando che l'amministratore del Condominio 'gestisse il conto corrente ?alla rinfusa?, con disordinate operazioni di trasferimento di valuta dal conto medesimo ad altri conti di altri condomini da lui amministrati ed a conti suoi personali presso la medesima banca, considerando detti conti come un'unica massa attiva a disposizione' dello stesso amministratore.
In tal modo, per il condominio appellante, la banca non ha esercitato la diligenza che in quanto mandatario le spettava nei confronti del condominio e anche dei singoli condo'mini, con i quali (pur essendo il conto intestato al condominio, ma essendo) esclusa la personalita' giuridica del condominio, era in sostanza intercorrente il rapporto: erano questi che versavano sul conto con i MAV emessi dalla stessa banca; provvista, quella, diretta a pagare i fornitori e sui cui la banca avrebbe dovuto vigilare anche nei confronti dell'amministratore.
La Corte esclude il potere dovere di controllo da parte della banca
La Corte premette che, come usualmente accade, risulta che unica persona ad operare con le operazioni bancarie spettanti al correntista era l'amministratore.
La Corte poi nega nella fattispecie concreta la sussistenza di un 'potere dovere di controllare ?la fisiologia ovvero la patologia? della gestione del conto corrente bancario da parte del soggetto autorizzato ad operarvi...'; come esclude il dovere della banca di controllare che i beneficiari delle operazioni fossero i fornitori del condominio: la banca avrebbe violato i propri obblighi contrattuali sorgenti dall contratto di conto corrente bancario se, a saldo attivo, avesse rifiutato all'amministratore di effettuare operazioni quali prelievo, bonifico, etc
Infatti, spiega la Corte, in tema di conto corrente bancario, nei rapporti fra correntista e banca trattaria (e solo l'amministratore condominiale era autorizzato ad operare sul conto) trova applicazione l'art. 1852 c.c. (intitolato 'Disposizione da parte del correntista'), secondo cui. 'Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista puo' disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.'
Dunque, afferma al Corte che 'de lege data non e' configurabile a carico della banca un obbligo di controllo della sana e prudente gestione del conto.'
Invio estratti conto e diritto di visione della documentazione
Del resto, prosegue la Corte, la banca, come per legge (art. 119, D.Lgs. 385/1993, testo unico bancario) inviava gli estratti conto all'amministratore e questi era tenuto alla esibirli ai condo'mini. I quali, a loro volta, hanno peccato nel non controllare la detta documentazione, come da loro diritto (art. 1129, co.8, c.c.): se lo avessero fatto, avrebbero certamente notato quegli strani movimenti.