Quando, se voglio/devo fare eseguire interventi di manutenzione dell'edificio, posso beneficiare dell'IVA agevolata nella misura del 10% dell'imponibile?
La risposta alla domanda riguarda tanto le unità immobiliari di proprietà esclusiva destinate ad abitazione privata, quanto i condominii negli edifici.
Prima di rispondere alla domanda è utile, come si suole dire, individuare l'addentellato normativo di questa misura di vantaggio; insomma un po' di storia normativa.
L'IVA nella misura agevolata del 10% affonda le proprie radici nel lontano 1999 e precisamente nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, altrimenti nota come legge finanziaria per l'anno 2000, la quale all'art. 7, primo comma, lett. b), specificava che l'iva agevolata nella misura del 10% fatte salve misure più favorevoli previste nel d.p.r. n. 633/72 riguardava anche:
“le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni”.
La norma, però, aveva una validità temporale definita e avrebbe dovuto cessare di avere effetto il 30 settembre 2003. Come spesso accade nel nostro paese la misura temporanea è stata prorogata negli anni per poi divenire strutturale nel 2009.
Quali sono gli interventi di recupero del patrimonio edilizio cui fa riferimento al norma appena citata?
Li riportiamo qui di seguito:
“a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti” (così art. 31, primo comma, l. n. 457/78).
Quanto ai beni che sono soggetti altresì all'IVA nella misura del 10% costituendo “parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera” essi sono:
a) ascensori e montacarichi;
b) infissi esterni ed interni;
c) caldaie;
d) video citofoni;
e) apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
f) sanitari e rubinetterie da bagno;
g) impianti di sicurezza (cfr. d.m. 31 dicembre 1999).
In questo contesto la circolare ministeriale 7.4.2000, n. 71/E specifica i contorni applicativi della norma anche in relazione ai concetti di immobile a prevalente destinazione abitativa. Restano escluse dalla misura dell'IVA agevolata al 10% le prestazioni rese dai professionisti (es. direttore lavori) in relazione alle opere che fruiscono della suddetta agevolazione, pur restando detraibili in relazione alle agevolazione IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia.
Oggetto dell'agevolazione IVA al 10% sono anche i beni acquistati in relazione all'intervento da eseguire (es. porta da sostituire), purché:
a) il committente li acquisti personalmente per installarsi da sé;
b) i beni siano acquistati dall'appaltatore cui è stato commissionato l'intervento manutentivo.
Vediamo ora, per finire, rispetto ai beni indicati nel d.m. 31 dicembre 1999 che cosa vuol dire che l'agevolazione dell'IVA al 10% si applica “fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni”.
Esempio
Tizio contatta la ditta Alfa per la fornitura e posa in opera di un condizionatore (bene significativo).
Il costo complessivo dell'intervento è pari ad € 1.200,00 di cui:
- € 800,00 per il condizionatore;
- € 400,00 per la manodopera.
In questo contesto
l'IVA agevolata al 10% sul bene significativo (ossia il bene il cui valore è superiore a quello della manodopera) non si applicherà sull'intero costo del bene (€ 800,00) ma sulla differenza tra costo complessivo dell'intervento e costo bene. In sostanza avremo l'IVA al 10% sulla manodopera, l'IVA al 10% su € 400,00 (frutto della differenza tra 1.200,00 – 800,00) e IVA ordinaria ai restanti € 400,00.
=> Non è possibile applicare l'IVA del 10% alle forniture di corrente elettrica destinate anche in parte ad unità non abitative
=> Detrazioni fiscali, quando spettano