Nel momento in cui si accerta l'inesistenza del diritto per cui e' stata iscritta l'ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere all'iscrizione dell'ipoteca stessa, e' configurabile in capo al creditore la responsabilita' aggravata prevista dall'articolo 96, comma 2 del c.p.c. quando non ha usato la normale diligenza nell'iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto al credito garantito.
I fatti di causa. La banca Alfa, nel maggio del 1997, otteneva un decreto ingiuntivo in danno di Tizio e Caio, quale garante, per l'importo di una somma (100 milioni di lire); contestualmente, iscriveva ipoteca giudiziale, per la somma (150 mi
Avverso tale procedura, i debitori proponevano opposizione chiedendo l'annullamento del decreto ingiuntivo e il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 2 (responsabilita' del creditore). La corte di Appello, accoglieva il ricorso (revoca del decreto) ma non la domanda di risarcimento dei danni. Avverso tale pronuncia, le parti proponevano ricorso per cassazione.
L'ipoteca e la responsabilita' del creditore. Preliminarmente e' opp
L'ipoteca e la responsabilita' del creditore. Preliminarmente e' opportuno precisare che l'ipoteca (art. 2808 c.c.) e' un diritto reale di garanzia che serve a tutelare le ragioni del creditore individuando, nel patrimonio del debitore, uno specifico bene immobile sul quale soddisfarsi in caso di inadempimento.
In altre parole, alla garanzia patrimoniale generica di cui al
In altre parole, alla garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. viene sostituita una garanzia specifica costituita dal bene ipotecato e corredato di diritto: anche in caso di successive alienazioni di tale bene, il creditore ipotecario conservera' il proprio diritto a farsi pagare sul bene ipotecato con preferen
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A seconda della sua fonte, questa puo' essere volontaria, legale o giudiziale. L'ipoteca e' giudiziale quando il titolo esecutivo per l'isc
A seconda della sua fonte, questa puo' essere volontaria, legale o giudiziale. L'ipoteca e' giudiziale quando il titolo esecutivo per l'iscrizione del diritto reale di garanzia e'
Premesso cio', nella fattispecie in esame, era stata costituita un'ipoteca giudiziale su beni (aziendali) di valore sproporzionato rispetto al credito garantito con conseguente eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela (abuso del diritto della garanzia patrimoniale).
Sul punto, giova ricordare che da un lato l'articolo 2740 c.c., fissa il principio secondo cui il debitore risponde
Sul punto, giova ricordare che da un lato l'articolo 2740 c.c., fissa il principio secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; dall'altro l'articolo 2828 c.c. abilita il creditore ad iscrivere ipoteca su qualunque immobile del
=> Esiste una cifra minima per poter eseguire un pignoramento immobiliare?
In questa prospettiva, per costante orientamento della giurisprudenza, si evidenzia che il creditore che iscrive ipoteca giudiziale su
In questa prospettiva, per costante orientamento della giurisprudenza, si evidenzia che il creditore che iscrive ipoteca giudiziale sui beni del debito
Il ragionamento della Corte di Cassazione: il nuovo orientamento della responsabilita' aggravata del creditore. Secondo gli ermellinie' pacifico nella giurisprudenza di legittimita' che l'art. 96 c.p.c. disciplina una responsabilita' in capo al soccombente che, all'interno del processo, abbia compiuto un'attivita' qualificabile quale 'illecito processuale', quando il comportamento assume modalita' illecite sostanziandosi nell'abuso del diritto di agire o resistere in giudizio.
Una responsabilita' speciale risp
Una responsabilita' speciale rispetto alla generale norma di cui all'art. 2043 c.c. e devoluta al giudice cui spetta conoscere il merito della controversia (Cass. n. 17523 del 2011).
=> EQUITALIA: SI ALL'IPOTECA, NO AL PIGNORAMENTO
Sicchè, per le suesposte considerazioni, non sussiste alcuna ragione per cui le norme sulle responsabilita' patrimoniali non possano trovare un limite nel
=> EQUITALIA: SI ALL'IPOTECA, NO AL PIGNORAMENTO
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Sicchè, per le suesposte considerazioni, non sussiste alcuna ragione per cui le norme sulle responsabilita' patrimoniali no
Ne discende che Iscrivere un'ipoteca sproporzionata comporta la responsabilita' aggravata del creditore. Il mancato utilizzo della «normale prudenza» nell'aggressione dei beni del debitore - prevista dall'articolo 96 c.2 del codice di procedura, - e cioe' il superamento di un terzo del valore del credito (articolo 2875 del codice civile), fara' scattare d'ora in poi automaticamente le sanzioni processuali.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Suprema corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei ricorrenti; per l'effetto ha
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Suprema corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei ricorrenti; per l'effetto ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato (la Corte di Appello dovra' valutare le responsabilita' del creditore ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c.).
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=> Casa. Il pignoramento illegittimo determina il risarcimento del danno da stress.
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