Buongiorno amici di Condominioweb, svolta l'ultima assemblea mi sono reso conto che mi e' completamente sfuggito di invitare a parteciparvi uno dei condo'mini.
Niente di grave, in termini di millesimi, l'assente e' proprietario solamente di un box che rappresenta pochi millesimi che non avrebbe influito il alcun modo sulle decisioni assunte.
Per evitare una nuova riconvocazione ho pensato di inviare assieme al verbale l'avviso di convocazione, cosa'¬ se non dovesse impugnare non potra' mai dire di non averlo ricevuto. E' sufficiente questo accorgimento?
Partiamo da un dato preliminare che non puo' prescindere da qualunque considerazione successiva: e' indifferente che il condomino rappresenti pochissimi millesimi o la quasi totalita' delle quote, egli ha diritto di essere convocato in assemblea ogni volta se ne debba tenere una.
L'irrilevanza millesimale del condomino, infatti, non incide sulla irr
L'irrilevanza millesimale del condomino, infatti, non incide sulla irregolarita' dell'omissione e poi. La scarsa importanza millesimale, stante la necessita' del doppio quorum (per quote e per 'teste') potrebbe essere tutt'altro che secondaria: non sono rare le ipotesi in cui pur essendo presenti molti millesimi a favore di una decisione (si pensi alla nomina o alla revoca di un amministratore) questa non sia possibile perchè la maggioranza delle persone si esprime in senso contrario.
=> Il verbale puo' anche assumere il ruolo di avviso di convocazione
In secondo luogo, poi, la presenza di una persona, in termini di partecipazione dialettica alla discussione, prescinde dalla quota di riferimento e puo' essere determinante in termini di convincimento degli altri.
L'omessa convocazione, e' noto ma evidentemente giova ricordarlo, comporta l'annullabilita' della delibera che puo' essere fatta valere da chi non e' stato convocato - solamente con riferimento alla propria mancata convocazione - nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di comunicazione (ossia di ricezione, sufficiente in tal senso l'immissione nella cassetta postale del destinatario dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale) del verbale al condomino assente (cfr. artt. 1137 c.c. e 66, terzo comma, disp. att. c.c.).
Si badi: la legge fa riferimento esclusivamente alla comunicazione del verbale e non anche alla comunicazione tardiva dell'avviso di convocazione. La scelta ha un senso evidente: non ha alcuna importanza o efficacia sanante, sia pur tardivamente (non per forza successivamente) inviare ai condo'mini l'avviso di convocazione non comunicato nei termini di legge.
Quell'omissione che puo' portare alla invalidita' della delibera, puo' andare esente da conseguenze solamente se chi ha interesse (chi non e' stato convocato) la impugna nei termini di legge.
Che fare allora? Riconvocare l'assemblea per sanare il vizio attraverso la nota procedura della sostituzione di delibera o attendere lo spirare del termine indicato per il cosa'¬ detto consolidarsi del deliberato?
Molto dipende dai rapporti con il condomino: probabilmente la decisione puo' essere assunta anche a seguito di un colloquio con l'interessato. L'esito di questo puo' fornire buoni spunti per comprendere se correre ai ripari oppure attendere il decorso del termine d'impugnazione e poi dare esecuzione al deliberato.
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