L'assemblea di condominio ha il potere di invertire la trattazione degli argomenti inserite all'ordine del giorno?
Ad esempio, l'assemblea può decidere di discutere prima della nomina dell'amministratore e poi del rendiconto da esso presentato?
Rispetto alla possibilità per l'assemblea di modificare la sequenza di discussione predeterminata dall'amministratore con la formulazione dell'ordine del giorno, bisogna mettere in evidenza che sulla questione non si segnalano prese di posizione della dottrina e/o della giurisprudenza.
L'ordine del giorno è l'unico documento che dà certezza dei temi da affrontare in assemblea
Al riguardo, pertanto, è indispensabile comprendere quale comportamento corretto possa essere considerato lecito.
In prima istanza non si può mai prescindere dall'esame del contenuto del regolamento di condominio che (ove presente) potrebbe disciplinare lo svolgimento dell'assemblea e quindi la discussione degli argomenti da trattare inseriti nell'ordine del giorno.
Nel silenzio dello statuto condominiale, i poteri di decidere in merito alla richiesta di inversione dell'ordine del giorno, spettano al presidente dell'assise ed alle indicazioni della maggioranza dei partecipanti.
Presidente dell'assemblea condominiale
Il presidente, come note, è figura scelta all'inizio della riunione tra uno dei comproprietari partecipanti all'assemblea ed ha dei poteri di controllo sulla regolare costituzione dell'assise nonché di direzione della stessa.
In particolare, ricorda la Cassazione, il presidente dell'assemblea ha il potere di adottare tutti quei provvedimenti necessari a garantirne l'ordinato svolgimento (si veda Cass. 13 novembre n. 24132 che ha ritenuto legittimo prevedere la fissazione di un tempo massimo d'intervento per i condomini).
In questo contesto di carattere generale, quindi, è ben possibile che il presidente, sulla base dei propri poteri o magari su richiesta dalla maggioranza dei presenti, possa decidere di far discutere delle questioni indicate nell'avviso di convocazione in un ordine diverso.
Si pensi al caso in cui alcuni condomini facciano presente al presidente che dopo un determinato orario dovranno allontanarsi e che rispetto a determinate questioni preferiscano votare personalmente e non per delega. Il suddetto presidente, per evitare che con riferimento a specifici argomenti vengano a mancare le maggioranze prescritte dalla legge, può decidere di posporre l'ordine della discussione.
La delibera è nulla se manca la firma del presidente e del segretario
Allo stesso modo è ben possibile che l'assemblea decida di revocare l'amministratore e poi discutere sulla regolarità dei conteggi e viceversa, indipendentemente dalla successione degli argomenti nell'ordine del giorno.
In ogni caso la deliberazione deve ritenersi validamente assunta (naturalmente se ricorrono tutte le altre circostanze utili a ritenerla tale) poiché la variazione non ha determinato alcuna compressione o menomazione dei diritti dei condomini.
Unico caso, ad avviso di chi scrive, in cui è bene che la scaletta degli argomenti resti la stessa, è quello che prevede una stretta connessione logica o sostanziale tra uno e l'altro. Un esempio come al solito, potrà essere d'aiuto. Si supponga che l'assemblea debba decidere sull'esecuzione di particolari lavori di manutenzione e che solamente dopo di essi potrà valutare la scelta dell'impresa, in quanto la decisione sul lavori influisce sui requisiti dell'appaltatore. È bene in questi casi per evitare illegittimità delle decisioni (non si possono affidare opere a chi non è abilitato ad eseguire) è bene che l'ordine degli argomenti resti quello prefissato.
=> Quali sono gli effettivi poteri di conduzione dell'assemblea in capo all'amministratore condominiale?