Il Tribunale di Roma, con Sentenza pubblicata in data 11 gennaio 2016 ha stabilito che l'assemblea dei condo'mini non e' in grado di respingere la proposta di un condo'mino tesa ad ottenere uno sfruttamento pia'¹ razionale della parte comune, a garanzia del suo diritto al “pari uso” (cf articolo 1102 codice civile).
=> Parcheggio in condominio ed uso paritario
Il fatto. A causa delle aumentate dimensioni delle autovetture (si pensi ai SUV) e della conseguenziale difficolta' di parcheggio, spesso il signor Tizio non riusciva a trovare posto per parcheggiare la propria autovettura all'interno dell'autorimessa condominiale.
Non tollerando oltre tale pregiudizio, il predetto condo'mino ha chiesto e ottenuto che la questione fosse posta come ordine del giorno dell'assemblea condominiale.
L'adunanza dei condo'mini ha respinto la sua proposta di 'sostituzione dell'assegnazione temporanea o in subordine del ricorso alla turnazione' per disciplinare le modalita' di utilizzo dello spazio comune.
Conseguentemente, Tizio ha impugnato la statuizione, argomentando in ordine all a violazione del proprio diritto di pari uso della cosa comune.
Il Condominio si e' costituito in giudizio affermando che la delibera fosse legittima e che, per di pia'¹, l'ampiezza dell'area comune – utilizzata per il parcheggio - fosse stata pregiudicata dall'usucapione di due posti auto, avvenuta in favore di taluni condo'mini.