Condannato l'ex amministratore a pagare al condominio la somma necessaria per procedere allo smantellamento degli autobloccanti materiale da quest'ultimo scelto, senza essere stato autorizzato dall'assemblea.
=> La responsabilita' dell'amministratore per l'esecuzione dei lavori appaltati alle ditte esecutrici.
=> Il condomino che subisce danni durante la manutenzione dell'edificio non puo' fare causa all'amministratore
Il caso. Un condominio cita in giudizio l'ex amministratore chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni per violazioni e inadempienze rispetto alla delibera condominiale con la quale era stato deliberata l'esecuzione di lavori straordinari sulle parti comuni esterne e l'approvazione del capitolato con specifica indicazione dei lavori da eseguirsi e del materiale da utilizzare.
Tuttavia, malgrado l'approvazione di tale delibera, a fronte dell'urgenza di espletare i lavori in questione che rendeva impossibile procedere alla convocazione di un'assemblea straordinaria, l'amministratore, dopo l'inizio dei lavori di ristrutturazione, concordava solo con alcuni condomini la scelta del materiale da utilizzare che consisteva nella posa di autobloccanti nell'area esterna del fabbricato contravvenendo, in tal modo, a quanto stabilito dall'assemblea che aveva scelto una diversa modalita' e diverso materiale (formazione in porfido delle parti esterne rifatte) per l'esecuzione degli stessi.
=> Costruzione o ristrutturazione con materiale scadente
La sentenza delTribunale di Busto Arsizio, offre una risposta negativa a tale domanda, accogliendo la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal condominio nei confronti dell'ex amministratore riportandosi ad un precedente di legittimita' che ha in passato ha gia' evidenziato come, ove ricorra tale ipotesi, la delibera condominiale deve ritenersi affetta da nullita' .