E' possibile richiedere la riduzione della Tari se il servizio di gestione dei rifiuti sia stato caratterizzato da una interruzione. Le utenze coinvolte avranno diritto a una riduzione dell'importo pari almeno all'80%
=> Inapplicabile l'IVA alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA)
=> IVA sulla tassa dei rifiuti. Il privato puo' chiedere la restituzione entro dieci anni.
“Il diritto alla riduzione non e' subordinato alla prova che il contribuente abbia subito un danno alla propria persona o cose. E' sufficiente che il servizio non rispetti i basilari elementi che dovrebbero caratterizzarlo, anche per cause non imputabili all'ente comunale, ma riconducibili a imprevedibili – e quindi incolpevoli – impedimenti organizzativi.” Questo e' il principio di diritto espresso dalla Commissione Tributaria provinciale di Vibo Valentia con la sentenza del 30 giugno 2016 n. 931 in merito alla riduzione della Tari.
I fatti di causa. Tizio (contribuente) riceveva un avviso di pagamento con cui il Comune contestava la maggiore Tari per il 2014; avverso tale avviso, Tizio proponeva ricorso contro il Comune e la societa' di riscossione Beta impugnando l'avviso di pagamento relativo alla TARI per l'anno 2014 della quale assumeva di aver pagato la prima rata che, a suo avviso, doveva ritenersi esaustiva della pretesa tributaria contrariamente al maggiore importo riportato nell'avviso impugnato.
Il contribuente sosteneva, infatti, di aver diritto alla riduzione del tributo al 20% del dovuto in base all'articolo 37 del regolamento Iuc e dell'articolo 1, legge 147/2013, poichè nell'anno in questione l'intero territorio comunale era stato caratterizzato da un grave stato emergenziale a causa di un collasso del sistema raccolta e gestione dei rifiuti.
L'evenienza aveva determinato l'accumulo di tonnellate di immondizia, provocando il proliferare di insetti, ratti, esalazioni, e cosa'¬ via.