L'amministratore di condominio, o comunque chi convoca l'assemblea condominiale, puo' integrare l'ordine del giorno gia' inserito nell'avviso di convocazione redatto ed inviato ai condo'mini?
La questione attiene alle formalita' concernenti il procedimento di convocazione ed alle conseguenze per il caso d'irregolarita' .
In relazione agli argomenti che l'assemblea viene chiamata ad affrontare, il cosa'¬ detto ordine del giorno, l'art. 66, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile afferma chiaramente che l'avviso di convocazione deve contenere “specifica indicazione dell'ordine del giorno”.
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Prima dell'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012, che ha modificato l'art. 66 disp. att. c.c. inserendovi tale disposizione, era stata la giurisprudenza ha indicare l'obbligo d'inserimento nell'avviso di convocazione dell'ordine del giorno, chiarendo altresa'¬ che la ratio dell'indicazione degli argomenti da tratta era quella di far comprendere ai convocati “sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale degli argomenti da esaminare, in modo da consentire di partecipare, direttamente o indirettamente, con cognizione di causa alla relativa deliberazione” (Cass. 9 gennaio 2006 n. 63).
Un sostanziale recepimento dell'attivita' giurisprudenziale in ambito normativo.
Come detto, l'ordine del giorno – che indichi chiaramente l'oggetto della discussione – deve essere inserito nell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale. Esso e' in parte determinato dalla legge (si pensi all'assemblea ordinaria annuale che deve svolgersi anche per la discussione sul rendiconto di gestione) ed in parte puo' essere arricchito secondo quanto richiesto dai condo'mini o considerato opportuno dall'amministratore (art. 66, primo comma, c.c.).
Violare le norme poste in relazione al procedimento di convocazione dell'assemblea, ivi comprese quelle riguardanti l'ordine del giorno (incompleta formulazione rispetto al deliberato, ecc.) comporta l'annullabilita' della delibera.
Svolta questa doverosa premessa di carattere generale, entriamo nel merito dalla vicenda. Le ragioni che possono portare l'amministratore (o chi convoca l'assemblea) ad ipotizzare una integrazione dell'ordine del giorno sono varie; puo' essere sorta una necessita' dopo l'invio dell'avviso, puo' essere stata avanzata una richiesta dai condo'mini proprio alla luce dell'avviso comunicato, ecc. ecc.
Al riguardo, guardando alle disposizioni legislative che disciplinano il procedimento di convocazione dell'assemblea, non esistono norme che ostino alla integrazione dell'ordine del giorno.
Unico limite: la presenza del termine di tempo (minimo di cinque giorni, giusta il disposto dell'art. 66 disp. att. c.c.) che deve intercorrere tra ricezione dell'avviso di convocazione e svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.
Cio' vuol dire che se l'avviso e' stato inviato a ridosso della scadenza di tale termine, difficilmente l'ordine del giorno puo' essere integrato.
Ove sussista ancora lo spazio temporale previsto dalla legge – o quello maggiore indicato dal regolamento condominiale – l'amministratore, con le stesse modalita' di comunicazione dell'avviso di convocazione, potra' integrare l'ordine del giorno.
Residua un'ultima ipotesi che pero' necessita della presenza di tutti i condo'mini all'assemblea: la possibilita' di sottoporgli direttamente in questa sede i nuovi argomenti. Ove i condo'mini ne accettino l'esame, la deliberazione dovra' considerarsi pienamente valida ed efficace poichè nessuno potra' dire di non essere stato avvisato.
Agire diversamente anche con riferimento all'integrazione dell'ordine del giorno comporta la violazione delle norme dettate in materia di convocazione e quindi l'annullabilita' della delibera.
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