Se per l'adeguamento del condominio alla normativa antincendio e' necessario installare una cosa'¬ detta porta tagliafuoco, quali sono le regole da seguire?
L'installazione di tali chiusure deve essere considerata alla stregua di una innovazione?
Come ripartire tra i condo'mini la spesa per questa installazione?
Vediamo, prima d'ogni cosa, che cosa vuol dire porta tagliafuoco.
Nozione di porta tagliafuoco
Nella tecnica delle costruzioni sono definite strutture (es. le porte) e manufatti (es. muri) tagliafuoco quelli atti ad impedire la propagazione di incendi.
A livello normativo non si fa espresso ricorso al sostantivo tagliafuoco.
Cosa'¬, ad esempio, nel decreto del ministero dell'interno 1° febbraio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1986) – recante Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili – per richiamare questi dispositivi si fa riferimento alle porte di resistenza al fuoco.
E' bene ricordare che il decreto appena citato contiene, per l'appunto, norme riguardanti le caratteristiche costruttive degli edifici, cioe' norme che tutti gli edifici debbono rispettare.
Diverso e' l'obbligo di dotarsi di certificato di prevenzione incendi: il d.p.r. n. 151/2011 individua le situazioni e le circostanze rispetto alle quali gli edifici o loro parti devono esserne in possesso.
Cosa'¬, ad esempio, le autorimesse necessitano di tale certificazione (pia'¹ precisamente oggi sostituita da una SCIA) quando superano i 300 metri quadrati di superficie coperta.
Le porte tagliafuoco, tuttavia, devono essere presenti sempre, o meglio essere presenti al di la' delle norme che disciplinano le certificazioni di prevenzione incendi, ove le caratteristiche costruttive descritte dalle norme lo impongano.
=> Il mancato adeguamento alle norme antincendio puo' essere causa di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio?
Innovazioni in condominio e porte tagliafuoco
Che cos'e' un'innovazione in condominio, in assenza di definizioni normative, ce lo dice la giurisprudenza.
Al riguardo la Corte di Cassazione, ormai da anni afferma che “per innovazioni della cosa comune, ai sensi dell'art. 1120 c.c., devono intendersi le modificazioni materiali di essa che ne importino l'alterazione dell'entita' sostanziale o il mutamento della sua originaria destinazione, con conseguente implicita incidenza sull'interesse di tutti i condomini” (ex multis Cass. 30 giugno 2014 n. 14207).
Installare porte tagliafuoco laddove prima non c'erano o comunque sostituire quelli esistenti non conformi non rappresenta una innovazione, ma eventualmente una semplice modificazione delle parti comuni, finalizzata al miglior godimento e comunque alla necessita' di adeguare l'edificio alle disposizioni normative vigenti.
Stando cosa'¬ le cose e' possibile affermare che l'assemblea puo' validamente deliberare l'installazione delle porte tagliafuoco:
a) in prima convocazione, sempre con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti ed almeno la meta' del valore dell'edificio;
b) in seconda convocazione, con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti ed almeno la meta' del valore dell'edificio ove si tratti di intervento che comporta notevole spesa;
c) in seconda convocazione, con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti ed almeno un terzo del valore dell'edificio in caso di spesa “normale”.
La valutazione della notevole entita' e' rimessa all'assemblea ed in caso di contestazioni al giudice
=> Quando si puo' parlare di lavori di manutenzione straordinaria di notevole entita' ?
La spesa per l'installazione della porta tagliafuoco, in assenza di diversa pattuizione (accordo tra tutti i condo'mini), deve essere ripartita secondo i millesimi di proprieta' .
Adeguamento antincendio: chi paga?