Abito al piano rialzato di un edificio in condominio e dopo alcuni furti nella zona ho deciso d'installare delle inferriate alle mie finestre e portefinestre per ovvie ragioni di sicurezza.
Per l'installazione devo domandare l'autorizzazione al comune di residenza?
Questa la domanda che ci giunge da un nostro lettore.
Sebbene il suo quesito sia limitato ai rapporti con la pubblica amministrazione riteniamo utile richiamare l'attenzione anche sugli aspetti condominiali; lo facciamo rimandando alla lettura di questo articolo:
Installazione inferriate su portefinestre
L'attività edilizia è distinguibile in due categorie:
a) attività edilizia libera;
b) attività edilizia soggetta ad autorizzazioni amministrative.
Rispetto alla prima, sebbene non sempre obbligatorio (cfr. art. 6 d.p.r. n. 380/01) è sempre consigliabile inviare una comunicazione d'inizio attività al comune competente, ossia il comune nel cui territorio è ubicato l'immobile oggetto d'intervento.
A titolo di esempio rientra nell'ambito dell'attività edilizia libera la manutenzione ordinaria finalizzata alla “riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” (cfr. artt. 3 e 6 d.p.r. n. 380/01).
Quanto alle autorizzazioni amministrative, si tratta di procedimenti finalizzati ad ottenere un placet alla esecuzione delle opere che s'intendono realizzare. A seconda degli interventi si parla, ad esempio, di permesso di costruire (il caso più significativo è la costruzione di un nuovo edificio) o di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
Poiché l'installazione ex novo di inferriate non può essere ricondotta nell'ambito dell'attività edilizia libera, per rispondere alla domanda del nostro lettore è necessario prima d'ogni cosa comprendere in quale categoria tra quelle indicate nel testo unico in materia edilizia (d.p.r. n. 380/01) possano essere ricondotte.
Osservate le norme definitorie contenute nell'art. 3 del d.p.r. summenzionato, ad avviso di chi scrive, l'installazione delle inferriate dev'essere ricompresa nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo così definiti:
'c) 'interventi di restauro e di risanamento conservativo', gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio” (art. 3, primo comma, lett. c) d.p.r. n. 380/01).
Le inferriate possono essere considerate elementi accessori.
In questo contesto, pertanto, deve farsi riferimento all'art. 22 del d.p.r. n. 380/01 a mente del quale:
“Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”.
Prima di iniziare l'attività d'installazione, dunque, è necessario segnalarla al comune competente non con una semplice comunicazione, ma secondo le indicazioni previste dal testo unico per l'edilizia e dai regolamenti edilizi locali (relazione di un tecnico, ecc.). E' comunque consigliabile, vista l'importanza delle norme locali, reperire informazioni più dettagliate presso gli sportelli unici dell'edilizia del comune competente.
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