Lavoratori subordinati in condominio? L'amministratore, se installa un impianto di videosorveglianza, deve esperire la pratica presso la DTL (Direzione territoriale del lavoro)
L'obiettivo per installare un impianto di videosorveglianza e' quello della sicurezza del patrimonio immobiliare e delle persone che vi risiedono. Prima di realizzarlo e' necessario esperire la pratica presso la DTL, Direzione territoriale del lavoro, per ottenere l'autorizzazione con indicazione dei tempi di registrazione delle immagini e delle eventuali modalita' .
Tutto questo nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Non solo.
Se si considera il campo di applicazione, il condominio, e tenuto conto delle formalita' proprie per l'approvazione di un impianto di videosorveglianza (art. 1122 ter c.c.), e' evidente dalla semplice lettura del nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che e' necessaria l'autorizzazione preventiva delle DTL anche se l'impianto non e' messo in funzione. 'In tema di impianti audiovisivi di controllo a distanza dei lavoratori, l'idoneita' dell'impianto a ledere il bene giuridico protetto e' sufficiente ad integrare il reato, anche se l'impianto non e' messo in funzione, poichè, configurandosi come un reato di pericolo, la norma sanziona a priori l'installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno' (Cass., Sez. III pen., 12 novembre 2013, n. 4331).
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Il legislatore, gia' nel 1970, si e' occupato nell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, Statuto dei Lavoratori, in modo esplicito di 'Impianti audiovisivi'. In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23/09/2015 dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e' entrato in vigore il nuovo articolo 4 L. n. 300/1970 sui controlli a distanza, che recita: 'Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' lavorativa dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.
In alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive ubicate in diverse provincie della stessa regione ovvero in piu' regioni, tale accordo puo' essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu' Direzioni territoriali del lavoro, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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La disposizione di cui al primo comma non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giungo 2003, n. 196 (Codice Privacy).'
Ma che cosa rischia il datore di lavoro, che nel caso di condominio e' la persona dell'amministratore, se installa un impianto di videosorveglianza in presenza di lavoratore subordinato senza l'autorizzazione preventiva della DTL?
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Su questo e' intervenuto recentemente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, in data 1 giugno 2016 prot. 37/0011241/MA007.A.001.10742, ha reso un parere in merito ad accertamenti ispettivi e aspetti sanzionatori riguardanti impianti audiovisivi installati senza accordo sindacale o autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 300/1970: ''¦'¦.Il legislatore ha previsto in maniera chiara che il mancato rispetto della norma in materia di videosorveglianza e' punito con ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 della legge n. 370/1970), salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave.
Pertanto, qualora nel corso dell'attivita' ispettiva, l'ispettore riscontri l'installazione di impianti audiovisivi in assenza di uno specifico accordo sindacali ovvero in assenza dell'autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del lavoro territorialmente competente, deve impartire una prescrizione, ai sensi dell'articolo 20 d.lgs n. 758/1994, al fine di porre rimedio all'irregolarita' riscontrata mediante l'immediata cessazione della condotta illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi, essendo tale adempimento l'unico idoneo ad eliminare la contravvenzione accertata. '
Anche se e' vero che il datore di lavoro puo' adempiere alla prescrizione obbligatoria e puo' regolarizzare la situazione sanabile, si tratta sempre di una situazione piuttosto spiacevole, perchè l'ispettore, nel rispetto del principio costituzionale dell'obbligatorieta' dell'azione penale e della separazione dei poteri fra esecutivo e giudiziario, deve sempre comunicare alla Procura della Repubblica l'emissione del provvedimento e il suo esito, e in caso di non ottemperanza alla prescrizione obbligatoria o di non pagamento della sanzione, scatta il procedimento penale ordinario.
E' quindi evidente che bisogna prestare la massima attenzione nel caso in cui i condomini di uno stabile con dipendente chiedano la realizzazione di un impianto di videosorveglianza o ad acquisire un condominio dove questo impianto gia' esista, a salvaguardia dei requisiti necessari per esercitare la professione di amministratore introdotti con la riforma del Codice Civile in materia di condominio (art. 71 bis disp.att. c.c.).
E' anche importante rilevare che il comma 3 del novellato articolo 4, fa espresso richiamo al rispetto del Codice Privacy relativamente alla obbligatorieta' dell'informativa al dipendente, rimanendo fermo quanto disposto dall'articolo 161 d.lgs 196/2003 che prevede, in caso di inidonea o mancata informativa all'interessato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila e trentamila euro e del presupposto indefettibile della liceita' e correttezza del trattamento di dati (art. 11, comma 1, lett. a) da cui discende la responsabilita' oggettiva dell'amministratore ai sensi dell'articolo 2050 del c.c..
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Dott. Ivano Rossi (info@rokler.it)
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