E' possibile installare un citofono in cantina? Quali i profili d'interesse condominiale e quali i requisiti dell'impianto?
Ce lo chiede un nostro lettore che precisa: 'La domanda sorge dalla necessita' di poter comunque rispondere a chi viene a trovarmi a casa o comunque per ritirare la corrispondenza da firmare; sono pensionato e vedovo poichè passo molto tempo in cantina per i miei hobby vorrei dotarmi dell'impianto e non restare isolato'.
Le specificazioni del caso le abbiamo aggiunte solamente per inquadrare al meglio la vicenda, ma queste non incidono sul diritto del condomino e sugli eventuali limiti.
La prima verifica che il nostro lettore deve fare riguarda la fattibilita' dell'installazione rispetto all'impianto esistente.
In sostanza si trattera' di valutare se e' possibile una derivazione dell'impianto fino alla sua cantina. Tale valutazione non deve limitarsi al solo impianto, ma anche a tutte le opere eventualmente necessarie per il collegamento.
Detta diversamente: dalla pulsantiera esterna alla cabina dovra' arrivare un filo (o un insieme di fili) che consentano il collegamento con un dispositivo di risposta.
La valutazione dovra' , quindi, riguardare l'esistenza di eventuali passaggi per cavi gia' utilizzabili, oppure la necessita' di crearne delle nuove tracce nel muro per l'apposizione dei cavi. Nulla vieterebbe anche il passaggio dei fili a vista, magari coperti con apposite canaline passacavo utili a nasconderlo.
L'uso del condizionale, qui, e' tuttavia d'obbligo: in tal caso, infatti, non puo' non dimenticarsi quanto specificato dal primo comma dell'art. 1102 del codice civile che consente a tutti i condo'mini l'uso delle cose comuni a fini personali purchè da tale utilizzazione:
a) non risulti limitato il pari diritto degli altri comproprietari;
b) non si rechi pregiudizio alla sicurezza ed alla stabilita' dell'edificio;
c) non si alteri il decoro dell'edificio.
Proprio su questo elemento di valutazione potrebbero annidarsi le contestazioni pia'¹ speciose, posta l'estrema labilita' del concetto di alterazione del decoro unita alla larga discrezionalita' del giudice eventualmente adito per risolvere la controversia.
In nessun caso - salvo differente indicazione da parte del regolamento condominiale - le opere di derivazione necessarie al collegamento della cantina con l'impianto citofonico esistente necessitano del consenso dell'assemblea.
L'uso delle parti comuni per fini personali, infatti, non e' soggetto ad autorizzazione, bensa'¬ ad eventuale successiva contestazione.
E' sempre consigliabile informare l'amministratore e (quindi) gli altri condo'mini delle proprie intenzioni, specie se per la realizzazione delle opere in esame si rendesse necessario, ad esempio, un pia'¹ o meno breve distacco dell'energia elettrica a servizio delle parti comuni.
La nuova parte d'impianto, inoltre, dev'essere realizzata da un'impresa che possiede i requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 37 del 2008, che al termine dei lavori deve produrre la cosa'¬ detta dichiarazione di conformita' delle opere realizzate.
Qualora la soluzione cosa'¬ individuata si rendesse troppo costosa il condomino potrebbe pensare ad un citofono o videocitofono GSM solamente per la cantina, purchè l'installazione delle parti d'impianto in zone comuni rispettino comunque i requisiti di cui all'art. 1102 del codice civile
=> Citofono condominiale, come ripartire le spese della pulsanteria.
.=> Spese per le targhette con i nomi per i citofoni