Per l'autorizzazione amministrativa, e' sufficiente la maggioranza prescritta dall'assemblea condominiale. Non e' necessario il consenso di tutti i proprietari di immobili che si affacciano sul cortile prima di autorizzare la costruzione dell'ascensore che serve al disabile. Per il titolo edilizio, che l'amministrazione e' chiamata a rilasciare, risulta sufficiente il rispetto delle maggioranze prescritte dal codice civile da parte dell'assemblea condominiale che delibera.
Cosa'¬ si e' pronunciato il TAR CAMPANIA - Salerno nella sentenza n. 561/2016, ove e' stato precisato che per le barriere architettoniche, in deroga alle distanze delle vedute, e' sufficiente per il titolo edilizio il rispetto delle maggioranze prescritte all'assemblea; il permesso a costruire viene infatti rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi, i quali dunque devono rivolgersi al giudice civile se si ritengono lesi.
Questi i fatti di causa. Il proprietario di una unita' immobiliare, con ricorso contestava al giudice adito, le disposizioni dell'amministrazione comunale (Soprintendenza) in merito al mancato accoglimento del permesso per l'installazione di un ascensore, ai sensi della legge n. 13/89.
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Il ricorrente, nel caso in esame, aveva allegato la certificazione med
Il ricorrente, nel caso in esame, aveva allegato la certificazione medica relativa all'infermita' della moglie esponendo che per accedere a detto appartamento bisognava superare un dislivello di circa mt. 10,80, con alzate di ogni scalino mediamente di circa cm. 22,50, rendendo per tal via pressochè impossibile alla moglie l'accesso alla propria abitazione. Invece, secondo l'ufficio tecnico comunale, per l'autorizzazione in esame, occorreva altra documentazione integrativa, intesa, fra l'altro, a conseguire l'assenso di tutti i proprietari del cortile e, quindi, di tutti coloro i quali avevano diritto alla servita'¹ di passaggio e di tutti i proprietari delle abitazioni prospicienti, oltre alla verifica della sussistenza delle distanze stabilite dal codice civile.
Per le ragioni esposte, il ricorrente ha lamentato all'autorita' amministrativa le violazioni di legge e l'eccesso di potere della pubblica amministrazione.
Si e' difesa l'amministrazione comunale che ha insistito per la reiezione dell'impugnazione.
Orbene, preliminarmente, il giudice amministrativo, nella sentenza in oggetto, ha evidenziato che nel caso in esame, come gia' osservato in sede cautelare, l'art. 2 della l. 9 gennaio 1989 n. 13, recante norme per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ha previsto la possibilita' per l'assemblea condominiale di approvare le innovazioni preordinate a tale scopo con le maggioranze indicate nell'art. 1136, 2 e 3 comma, c.c., cosa'¬ derogando all'art. 1120, 1 comma, che richiama il 5 comma dell'art. 1136 e, quindi, le pia'¹ ampie maggioranze ivi contemplate. (In tal senso Cass., sez. II, 24 luglio 2012, n. 12930).
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Tuttavia, osserva il giudice adito, l'unico limite e' rappresentato, ai sensi del successivo comma 3, disposto dell'art. 1120, 2 comma, il quale vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile menomazione dell'utilita' , secondo l'originaria costituzione della comunione; ma, essendo tale ultimo profilo, di rilevanza esclusivamente civilistica, estraneo ai confini della lite in esame, vale, percio', puntualizzare che, ai fini della verifica della legittimazione alla richiesta del titolo abilitativo alla edificazione, rimessa alle competenze dell'autorita' amministrativa comunale ex art. 11 t.u. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), la deliberazione assembleare assunta con le prescritte maggioranze deve ritenersi necessaria, ma anche sufficiente ai fini dell'assenso al titolo abilitativo.
Ed ancora, nel merito, quanto alla questione legata all'installazione dell'ascensore, il giudice amministrativo, richiamando un principio consolidato in giurisprudenza di legittimita' , ha meglio precisato che al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilita' dell'edificio e della reale abitabilita' dell'appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi, la disciplina dettata dall'art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute. (In tal senso Cass.., sez. II, 16 maggio 2014, n. 10852).
Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale Amministrativo Regionale adito, legittimamente ha accolto il ricorso; per l'effetto, il provvedimento impugnato e' stato annullato.
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