Una delle novita' introdotte dalla cosa'¬ detta riforma del condominio che puo' avere, potenzialmente, un grosso impatto sulla vita condominiale e' quella della richiesta vincolante di convocazione dell'assemblea per la deliberazione in merito a particolari innovazioni.
A fronte della corretta formulazione della richiesta, l'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea e ove non lo facesse potrebbe anche essere revocato dall'Autorita' Giudiziaria.
Visto l'impatto potenziale di questa norma – impatto per quanto ci risulta ancora sostanzialmente inespresso – e' utile soffermarvisi per comprenderlo meglio.
La fattispecie ruota attorno al concetto d'innovazioni, di innovazioni di particolare utilita' per i condo'mini e di poteri d'iniziativa dei singoli.
=> Assemblea per le innovazioni su richiesta dei condo'mini, alcune precisazioni
La definizione generale d'innovazione, com'e' noto, e' di matrice giurisprudenziale. La Cassazione, quando e' stata chiamata a valutare quali interventi sulle parti comuni dovessero dirsi innovativi, ha sempre affermato che “per innovazioni delle cose comuni s'intendono, dunque, non tutte le modificazioni (qualunque opus novum), sebbene le modifiche, le quali importino l'alterazione della entita' sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in seguito alle attivita' o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti (tra le tante: Cass.,23 ottobre 1999, n. 11936; Casa., 29 ottobre 1998, n. 1389; Cass., 5 novembre 1990, n. 10602)” (cosa'¬, ex pluribus, Cass. 26 maggio 2006 n. 12654).
Installare un ascensore che non c'era e' un'innovazione; automatizzare un cancello, no.