La societa' privata, anche se mista perchè partecipata dal Comune, e' priva del potere di auto accertamento e non puo' emettere l'ingiunzione tributaria, strumento che spetta solo agli enti pubblici in quanto strumento recuperatorio speciale utilizzabile dai soli Enti Pubblici, tra i quali non possono ritenersi ricomprese le societa' private, sebbene partecipate da enti territoriali e soggette ai relativi controlli contabili.
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Il Tribunale di Milano, con sentenza 7 novembre 2016, n. 12235, ha precisato che non possono avvalersi del procedimento di 'ingiunzione fiscale' previsto dal R.D. n. 639/1910 le societa' , anche a partecipazione pubblica, a causa della loro natura privatistica.
Pertanto, va ritenuta illegittima l'ingiunzione di pagamento, basata su tale schema, che l'holding che gestisce il servizio idrico rivolge al Condominio per il pagamento dei servizi di fognatura e depurazione.
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L'ingiunzione fiscale. Si tratta di un procedimento speciale per la riscossione dei tributi (previsto da R.D. n. 639/1910) che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario. L'art. 2 del regio decreto e' una norma eccezionale che, in quanto tale, non puo' essere applicata a soggetti diversi e ulteriori rispetto a quelli i specificamente individuati dalla norma.