Buongiorno amici di Condominioweb! Vi spiego il mio caso: ho deciso di sostituire gli infissi del mio appartamento.
Parlandone con l'amministratore mi ha detto che quando lo faro' dovro' comunicarglielo e comunque dovro' stare attento a non alterare il decoro architettonico dell'edificio.
=> Decoro architettonico, i condomini possono definire il contenuto e vietarne ogni modifica
Ha ragione? Come faccio a sapere se sto operando correttamente? Quello che mi ha detto vale anche per le finestre che si affacciano sul cortile interno?
Partiamo dalla prima delle domande poste dal nostro lettore. L'amminis
Partiamo dalla prima delle domande poste dal nostro lettore. L'amministratore del suo condominio ha ragione, sia per quanto riguarda la comunicazione, sia in relazione al divieto di alterazione del decoro dell'edificio.
Il mandatario della compagine non ha fatto altro che rammentare al condomino le prescrizioni contenute nell'art. 1122 c.c., rubricato Opere su parti di proprieta' o uso individuale, che recita:
Nell'unita' immobiliare di sua proprieta' ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprieta' esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilita' , alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.
Divieto di alterare il decoro architettonico vuol dire operare in modo tale che l'estetica dell'edificio non sia peggiorata dall'intervento del condomino sulle parti di sua esclusiva proprieta' . Il peggioramento, cosa'¬ ha specificato la Cassazione (sent. n. 1286/2010), deve comportare un danno economicamente valutabile.
In sostanza al nostro lettore bastera' sostituire gli infissi con altri simili a quelli gia' esistenti; in ogni caso la suddetta alterazione, in caso di contestazioni, dovra' essere provata da chi se ne lamenta (es. uno dei condo'mini o il condominio se tale contestazione viene affermata dall'assemblea e/o dall'amministratore).
Cosa'¬, ad esempio, se gli infissi delle altre abitazioni sono in legno, sara' bene sostituire i propri con finestre e/o porte finestre dello stesso materiale e colore o comunque somiglianti.
Si badi: il regolamento condominiale di natura contrattuale puo' vietare anche la semplice modificazione del decoro dello stabile (ossia qualunque modifica anche non alterativa). In tal caso e' consigliabile provvedere alla sostituzione con manufatti quanto pia'¹ somiglianti possibile (meglio ancora se identici).
Quanto alla distinzione tra prospetto esterno ed interno, ai fini dall'alterazione del decoro non vi sono differenze. In sostanza la legge fa divieto al condomino di alterare l'estetica dell'edificio senza porre distinzione su questi aspetti. Sia il fronte o il retro dell'edificio e' necessario agire nei modi fin qui indicati.
In relazione alla comunicazione dell'amministratore all'assemblea, e' bene specificare che la stessa e' doverosa per il mandatario della compagine non dev'essere seguita (salvo diversa indicazione del regolamento contrattuale) da una deliberazione autorizzatoria da parte dell'assemblea.
=> Decoro architettonico, i condomini possono definire il contenuto e vietarne ogni modifica
In buona sostanza l'assise potra' intervenire per contestare l'opera (se lesiva del decoro e/o della sicurezza e stabilita' dell'edificio, cosa quest'ultima difficile nel caso di sostituzione dell'infissi), ma il condomino non deve attendere l'esito della riunione per iniziare i propri lavori.
Rammentiamo, infine, che anche nell'anno 2016 per la sostituzione degli infissi si puo' usufruire della detrazione fiscale del 65% riservata agli interventi volti all'efficientamento energetico:
=> http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/Detrazione+riqualificazione+energetica+55/Scheda+informativa+riqualificazione+55/