La decisione del TAR in oggetto, di grande interesse, perviene correttamente alla propria conclusione basandosi esclusivamente sulle risultanze di un precedente giudizio civile.
Vediamo il caso concreto: un condominio impugna l'ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco, accertati i dissesti dell'unita' immobiliare sita all'ultimo piano e le infiltrazioni nel lastrico solare, gli ingiungeva l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare lo stato di pericolo riscontrato.
=> Lastrico solare di proprieta' esclusiva e ripartizione spese: la responsabilita' deriva dalla causa del danno.
Il motivo dell'impugnazione e' il seguente: il condominio ricorrente faceva notare, producendo la relativa sentenza del tribunale civile, come in precedenza un terzo danneggiato avesse chiesto (almeno a quanto e' dato di capire e per quello che qui rileva) la condanna del condominio ed in solido di un singolo condominio all'esecuzione dei lavori necessari alla rimozione di danni derivati dal dissesto del lastrico solare.
Il tribunale civile, nella parte in narrativa della sentenza rilevava come tale domanda fosse correttamente posta solo nei confronti del singolo condominio e non del condominio: questo in quanto i danni derivanti dal lastrico solare non derivavano dalla vetusta' dello stesso o dalla mancanza di manutenzione, ma bensa'¬ dalla cattiva esecuzione di lavori di impermeabilizzazione operata sul lastrico stesso dal suo unico proprietario, e cioe' il condomino convenuto.
=> Terrazzo a livello e lastrico solare di proprieta' esclusiva: anche il proprietario risponde dei vizi costruttivi
Visto tale presupposto, evidentemente emerso in sede di istruttoria nel giudizio civile, e cioe' che il lastrico solare era di proprieta' di un singolo condomino, e che il condominio non ha nessuna responsabilita' per i danni derivati dalla cattiva esecuzione di impermeabilizzazione, coerentemente il tribunale civile concludeva condannando il singolo condomino proprietario del lastrico solare alla esecuzione dei lavori necessari per la sua messa in sicurezza cosi come indicati nella espletanda CTU, mandando altresa'¬ assolto il condominio da ogni richiesta rivolta nei sui confronti.
Tornando al TAR ed al successivo giudizio svoltosi davanti a tale organo, la decisione dei giudici amministrativi come detto e' stata presa ricalcando quanto gia' disposto dal giudice civile in precedenza.
Se, in sostanza, e' risultato dal procedimento civile che il condominio non e' proprietario del lastrico solare in questione, non c'e' alcun dubbio che il condominio stesso non possa essere condannato ad eseguire dei lavori, urgenti, di manutenzione su una parte del fabbricato che per quanto pericolante non gli appartiene.
=> Danno da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare in uso esclusivo, chi paga per i danni?
Non c'e' dubbio che tale principio meriti accoglimento: il condominio e' un soggetto giuridico (a personalita' giuridica 'attenuta' secondo gli ultimi orientamenti della cassazione), altro e distinto rispetto ai singoli condomini, e quindi non puo' essere chiamato a rispondere di colpe imputabili solo a questi ultimi.
Non vi e' dubbio che vada sottolineata, nel caso di specie, la leggerezza della pubblica amministrazione, che trovandosi di fronte ad una situazione di pericolo alla quale il proprietario (evidentemente) non poneva rimedio, ha pensato bene di agire emettendo un ordinanza contro il condominio, colpevole solo di 'contenere' un lastrico solare che non gli appartiene.
Di tale condivisibile orientamento si era gia' fatto portavoce in precedenza il TAR Campania con decisione 14 ottobre 2013 n. 4603: 'l'ordinanza contingibile ed urgente prescinde da qualunque accertamento di responsabilita' nella produzione del fattore di pericolo, ma essa si rivolge alla proprietaria del bene su cui occorre intervenire in quanto soggetto che si trova in rapporto con la fonte di pericolo tale da consentire di eliminare la riscontrata situazione di rischio'.
A conclusione di questo breve commento va sottolineato come si faccia spesso molta confusione su un punto essenziale: deve essere chiaro, cioe', che il condominio e' soggetto giuridico differente ed autonomo dai singoli condomini, e proprio come ai condomini non possono essere imputati i comportamenti (in questo caso omissivi) del condominio, vale anche esattamente il discorso contrario, e cioe' il condominio non risponde per condotte ascrivibili solo ai singoli condomini.
Altro discorso collegato a questo, ancora piu' complesso e parimenti spesso affrontato con non sufficiente chiarezza, e' la differente responsabilita' nella quale possono incorrere in modo non sempre cosa'¬ facile da distinguere, vari soggetti, tutti riferibili al contesto condominiale: il condominio in persona dell'amministratore, l'amministratore in proprio, i singoli condomini o solo alcuni di essi.Si pensi, per semplificare, ad un terzo (o un condomino che del resto in questi casi viene perfettamente equiparato al terzo) che subisca un danno banalmente inciampando all'interno di un condominio, o dalla caduta di un oggetto da un terrazzo: come prima cosa il danneggiato dovra' esattamente individuare, fra la schiera di quelli elencati poc'anzi, il soggetto nei confronti dei quale (o dei quali) agire e a che titolo, contrattuale od extra contrattuale ad esempio.
=> Quando piove in casa per colpa del lastrico solare del vicino!
Tornando al caso di specie, non vi e' dubbio che il tribunale civile prima, ed il TAR poi, abbiano fatto corretto utilizzo di tali principi. Una volta chiarito che il condominio non e' il proprietario del lastrico solare in questione, e' del tutto coerente che nessuna mancanza relativa a tale manufatto possa essergli imputata neppure dalla pubblica amministrazione.