Il condominio si ritrova invaso da infiltrazioni d'acqua e umidita' . Risponde ex art. 1669 c.c. anche il direttore dei lavori che non si e' accorto dei vizi o difetti durante l'esecuzione dei lavori e dei pericoli che ne potevano scaturire
Il subappalto o la presenza sul cantiere dell'appaltatore,personalmente o per il tramite di propri collaboratori, non valgono, di per sè, ad escluderla responsabilita' del direttore dei lavori per le infiltrazioni nel condominio riconducibili a vizi o difetti di costruzione.
E' quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8700 del 3 maggio 2016 che precisa quanto segue: risponde ex art. 1669 c.c. anche il direttore dei lavori che non si e' accorto dei vizi o difetti durante l'esecuzione dei lavori e dei pericoli che ne potevano scaturire. Non importa se a coordinare i lavori fosse in realta' lo stesso appaltatore o un responsabile di cantiere; ciascuno e' responsabile dei danni, nella misura in cui le rispettive azioni o omissioni hanno contribuito a produrli.
Il fatto. Il condominio aveva citato in giudizio l'impresa costruttrice per ottenere il risarcimento dei danni provocati da infiltrazioni d'acqua e umidita' in varie parti degli edifici. L'impresa si era opposta alla domanda risarcitoria rilevando che i danni, ove esistenti, erano da imputare alla responsabilita' esclusiva del progettista-direttore dei lavori. Quest'ultimo, chiamato in causa, aveva negato a sua volta ogni responsabilita' .
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Il Tribunale, dopo aver disposto consulenza tecnica, condannava in solido l'impresa e il direttore dei lavori al risarcimento dei danni. Tuttavia, la Corte d'Appello ribaltava completamente la decisione di primo grado, da un lato, ritenendo prescritto il diritto al risarcimento del condominio nei confronti dell'impresa costruttrice e, dall'altro, escludendo ogni responsabilita' del progettista-direttore del lavori.
Secondo il condominio i difetti presenti negli edifici (mancanza di manto impermeabilizzante sul solaio di copertura, cattiva esecuzione dei pozzetti esterni, intonaco non realizzato con stabilitura di calce aerea, unicita' dello strato di tinteggiatura, porosita' del calcestruzzo utilizzato per la trave di fondazione, rigonfiamenti dell'intonaco) erano di entita' tale da non poter sfuggire al direttore dei lavori, che pertanto ne era direttamente responsabile. Per la Corte d'Appello, invece, la responsabilita' del direttore per mancato controllo sull'andamento dei lavori era esclusa, nella fattispecie, dal subappalto dei lavori ad altre ditte, nonchè dalla presenza dell'appaltatore e di un responsabile di cantiere che coordinavano i lavori; sicchè, il direttore dei lavori era da ritenersi del tutto sostituto dallo stesso imprenditore.
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Il ragionamento seguito dal giudici territoriali e' stato pero' confutato dalla Cassazione.
Gli Ermellini ricordano che, in caso di danni cagionati ad un terzo dall'esecuzione dei lavori, la responsabilita' del direttore dei lavori e' di natura extracontrattuale e puo' concorrere con quella del committente o dell'appaltatore che l'hanno nominato se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a produrlo.
Con particolare riferimento al direttore dei lavori nominato dall'appaltatore (e' il caso che qui interessa), egli risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e per assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi, astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte (Cass. civ. 15789/2003; Cass. civ. n. 11359/2000).
Nello specifico,il direttore dei lavori 'risponde del fatto dannoso verificatosi sia se non si e' accorto del pericolo, percepibile in base alle norme di perizia e capacita' tecnica esigibili nel caso concreto, che sarebbe potuto derivare dall'esecuzione delle opere, sia se ha omesso di impartire le opportune direttive al riguardo nonchè di controllarne l'ottemperanza, al contempo manifestando il proprio dissenso alle prosecuzione dei lavori stessi ed astenendosi dal continuare la propria opera di direttore se non venissero adottate le cautele disposte'
Appare dunque errata l'affermazione dei giudici d'appello, laddove affermano una 'minore incisivita' ' dell'attivita' di controllo del direttore dei lavori sull'andamento degli stessi solo perchè vi era la presenza sul cantiere dell'impresa costruttrice e di un suo responsabile di cantiere, che avrebbe 'spogliato il direttore dei lavori di ogni responsabilita' nella verifica della esecuzione dell'opera'.
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In realta' , l'art. 1669 c.c. configura una forma di responsabilita' extracontrattuale nella quale possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore-costruttore, anche tutti quei soggetti (il progettista e/o il direttore dei lavori) che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano comunque contribuito, per colpa professionale, alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei gravi vizi o difetti di costruzione.
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