Qual e' l'utilita' dell'accertamento tecnico preventivo (anche detto ATP) nel caso di presenza di infiltrazioni?
Prima di entrare nel merito e ricordando sempre che non esistono formule generali valide per tutte le ipotesi, ma che bisogna valutare sempre caso per caso la migliore strada processuale da intraprendere, e' utile soffermarsi sul fenomeno, le infiltrazioni, che potrebbe portare all'attivazione della procedura.
Le infiltrazioni sono quel fenomeno che si manifesta a seguito del passaggio di acqua, o altri liquidi, attraverso un corpo.
Siamo soliti, per ovvie ragioni, pensare alle infiltrazioni e raffigurarle come acqua che macchia o sgocciola dall'alto verso il basso; classici i casi delle infiltrazioni dal tetto, dal lastrico solare, oppure ancora dalle facciate.
Eppure puo' accadere che fenomeni infiltrativi avvengano anche con acqua che risale dalle fondamenta dell'edificio ai piano bassi del medesimo; si tratta del fenomeno della capillarita' che sovente ha come effetto quella che viene chiamata umidita' di risalita.
=> Umidita' di risalita, i problemi che si presentano nei garage sono di competenza del condominio
Le infiltrazioni, quasi sempre, danno luogo ad una responsabilita' per danni da cose in custodia, ipotesi di illecito civile prevista dall'art. 2051 del codice civile. Cio' vuol dire che al proprietario della cosa dalla quale e' provenuto il danno (si pensi al condominio nel caso del tetto) e' tenuto a risarcirlo a che l'ha subito.
La responsabilita' che deriva dal fenomeno infiltrativo, dice la giurisprudenza maggioritaria, ha natura oggettiva: cio' vuol dire che il custode del bene dal quale proviene il danno e' sempre responsabile – per il sol fatto d'essere proprietario – a meno che non provi che il danno e' avvenuto per un caso fortuito, ossia in ragione di un fattore che non puo' essergli in alcun modo addebitato.
Prova liberatoria molto impegnativa, ma non impossibile.
Dati questi accenni sul fenomeno infiltrativo, guardiamo adesso all'accertamento tecnico preventivo ad esse eventualmente inerente.
Per accertamento tecnico preventivo s'intende un attivita' istruttoria precedente all'inizio della causa. Il codice di procedura prevede due ipotesi in tal senso:
a) l'accertamento tecnico propriamente considerato, disciplinato dall'art. 696c.p.c.;
b) la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, normata dall'art. 696-bis c.p.c.
La differenza fondamentale sta nella ragione di attivazione della procedura: nella prima ipotesi essa serve a fotografare la situazione che per una serie di ragioni (ivi compresa la necessita' di fare eseguire interventi riparatori) potrebbe non esserci pia'¹. L'accertamento in questo caso e' prodromico all'inizio di un contenzioso.
Nell'ipotesi di consulenza a fini conciliativi, invece, essa serve per quantificare un danno derivante anche da fatto illecito, al fine di eventualmente evitare l'insorgenza della controversia.
La Corte di Cassazione e' costante nell'affermare che, salvo specifiche eccezioni (aspetti tecnici non evidenziabili dalle parti), la consulenza tecnica non e' mezzo di prova, ossia non ha carattere esplorativo (Cass. 9 maggio 2016, n. 9318). Tale conclusione vale anche per l'accertamento tecnico preventivo.
Cio' vuol dire che le parti in causa, specie il proponente l'azione, devono avere ben chiare cause e misura del danno, chiedendo al giudice con quest'azione di verificare (non di accertare) lo stato dei luoghi.
In buona sostanza il ricorso all'accertamento tecnico preventivo in relazione a controversie sulle infiltrazioni puo' essere utile:
a) quando e' necessario intervenire per ripristinare lo stato dei luoghi;
b) quando e' utile provare a conciliare con la controparte prima d'iniziare una causa.