Una sentenza di merito affronta una delle problematiche pia'¹ ricorrenti in ambito condominiale vale a dire quella delle infiltrazioni di umidita' derivanti dal lastrico solare che, come gia' costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' obbligano il condominio, quale custode responsabile ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni. (Tribunale di Cassino 26 agosto 2016)
Il fatto. Un condomino cita in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni sopportati dall'appartamento di sua proprieta' , acquistato nel 2007, a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare che avevano invaso la mansarda di sua proprieta' .
Il condominio, una volta costituito, eccepiva l'infondatezza della pretesa risarcitoria deducendo che le infiltrazioni d'acqua fossero riconducibili ad un periodo antecedente rispetto all'acquisto dell'appartamento da parte del nuovo inquilino, ed erano addebitabili anche alla mancanza di terrazzi e balconi nella mansarda di proprieta' dell'istante che,avrebbero garantito una maggiore areazione del locale.
Nel merito, inoltre, il condominio ha contestato la richiesta risarcitoria di oltre quattromila euro per la sostituzione della moquette della mansarda, che invece era datata ed usurata dal tempo, e della somma di altrettanti quattromila euro per il trasloco nonchè del risarcimento di altri dodicimila euro per le spese di copertura del tetto spese che, secondo l'attore, sarebbero di competenza del condominio.
La sentenza del Tribunale di Cassino. Il Tribunale, riportandosi ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita' , precisa quanto segue:“il condominio quale custode ex art. 2051 c.c.- in persona dell'amministratore rappresentante di tutti i condomini compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l'uso esclusivo – risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare” (Ex multis Cass., sez. II, 16.12.2015 n. 25288; Cass. sez. III, 21.2.2006, n. 36766; Cass. sez. II, 17.1.2003 n. 642)
Evidenzia a tal riguardo la sentenza che nelle controversie relative ai danni derivanti da infiltrazioni provenienti da altri appartamenti o da parti comuni, cosa'¬ come nel caso di specie, la giurisprudenza e' unanimemente orientata nel riconoscere una responsabilita' di tipo oggettivo al proprietario della cosa dalla quale proviene il danno ai sensi dell'art. 2051 c .c..
(In tema di infiltrazioni derivanti dal lastrico solare di proprieta' esclusiva e di ripartizione del danno fra proprietario esclusiva si segnala un commento ad una recente pronuncia delle sezioni Unite della Cassazione: www.condominioweb.com/infiltrazioni-derivanti-dal-lastrico-di-propriet%E0-esclusiva.12672)
Pertanto, in base a tale ragionamento, mentre il danneggiato e' obbligato a dimostrare il danno ed il nesso di causalita' tra esso e le infiltrazioni provenienti da altro bene, cosa'¬ come accaduto nel caso di specie ove le infiltrazioni derivavano dalla cattiva manutenzione del lastrico solare, d'altro canto, invece, il condominio quale proprietario e custode dei beni e servizi comuni e' obbligato ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che i beni e i servizi comuni non rechino pregiudizio ai singoli proprietari esclusivi, anche se tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dell'immobile (Cass. civ., 12.7.2011, n. 15291).
La stessa consulenza tecnica d'ufficio, inoltre, ha accertato che la precaria manutenzione del lastrico solare nonchè la mancanza di balconi e di finestre che permettano l'areazione della mansarda, hanno sicuramente influito su un aggravamento della situazione.
(In tema di entita' del danno da infiltrazioni derivanti dal lastrico solare determinate da ctu vedasi: www.condominioweb.com/responsabilit%E0-infiltrazioni-lastrico-solare-danno-entit%E0.12725)
Per quanto riguarda, invece, la contestazione sollevata dal condominio convenuto, secondo cui l'attore avrebbe acquistato un immobile ben consapevole delle problematiche di infiltrazioni dalle quali era stata interessata la mansarda, la sentenza ha stabilito che tale circostanza non preclude in alcun modo al condomino il diritto di chiedere il risarcimento dei danni sopportati.
Orbene, in base a tale ricostruzione, la sentenza del Tribunale di Cassino si conclude con il parziale accoglimento della domanda attorea e con la condanna del condominio, quale custode ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni da infiltrazioni, per un importo di circa quattromila euro, derivanti dal lastrico solare nonchè alla condanna delle spese di giudizio.
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