Legittima l'installazione di inferriate alle finestre da parte del singolo condomino senza il previo intervento dell'assemblea nel pieno contemperamento degli interessi. Il Tribunale di Roma afferma che «se si prevede che gli altri condomini non faranno un uso identico della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima perchè gli interessi altrui costituiscono l'unico limite al godimento cui hanno diritto i compartecipanti il concorso dei diritti al miglior godimento della cosa comune si risolve non con il criterio della priorita' bensa'¬ con quello dell'equo contemperamento dei contrapposti interessi».
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L'uso della cosa comune Con laprevisione secondo la quale «Ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102, comma 1, c.c.),il legislatore mira a tutelare l'interesse dei partecipanti estranei alle modifiche a veder tutelato il loro diritto a godere in pari misura del bene comune secondo quella che e' la sua destinazione originaria.
Secondo il consolidato indirizzo interpretativo, il partecipante alla comunione puo' usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilita' di ritrarre dal bene una utilita' specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di esso, o di non impedire l'altrui pari uso: la nozione di pari uso della cosa comune cui fa riferimento l'art. 1102 c.c. non va in particolare intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facolta' di trarre dalla cosa comune la pia'¹ intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri.
Non si deve infatti dimenticare che i rapporti condominiali sono informati al principio di solidarieta' , il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione.
Si rammenta inoltre che i limiti cui l'uso della cosa comune e' sottoposto dall'art. 1102 c.c. – ossia il divieto di alterare la destinazione della cosa comune e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto – sono ambedue fondamentali; di conseguenza, a rendere illecito l'uso basta il mancato rispetto dell'una o dell'altra delle due condizioni, sicchè anche l'alterazione della destinazione della cosa comune determinato non soltanto dal mutamento della funzione, ma anche dal suo scadimento in uno stato deteriore, ricade sotto il divieto stabilito della menzionata disposizione civilistica (Cass. civ., 15 luglio 1995, n. 7752: nel caso di specie, la proprietaria di un appartamento condominiale aveva installato sul muro comune dell'edificio una tubazione di scarico; in particolare, detta tubazione era stata collocata a pochissima distanza dalla proprieta' esclusiva di un'altra condomina e, secondo quanto accertato dal consulente tecnico, addirittura invadendo la porzione di muro che delimitava, dalla parte del solaio, detta proprieta' ; inoltre, il tubo di scarico risultava piuttosto ampio e privo di qualsiasi protezione diretta ad evitare dispersione di liquidi in caso di sua rottura, finendo, da un lato, col compromettere sensibilmente la stabilita' del muro, di remota costruzione e realizzato con ciottoli e malta pozzolana, e, dall'altro, con l'alterarne la destinazione).
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