Il condominio e' caratterizzato dalla necessaria coesistenza di unita' abitative di proprieta' esclusiva e di parti comuni, strutturalmente e funzionalmente vincolate alle prime.
Si tratta, a ben vedere, di un'applicazione della regola generale di cui all'art. 1112 c.c., in virta'¹ della quale lo scioglimento della comunione puo' essere sempre chiesto, a condizione, pero', che non si tratti di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso cui sono destinate.
Le parti comuni dell'edif
Le parti comuni dell'edificio rientrano appunto in quest'ultima categoria: non possono essere oggetto di divisione, poichè destinate, dal punto di vista strutturale e funzionale, alle unita' di proprieta' esclusiva.
Nel condominio dunque la indivisibilita' e' la regola.
Eccezionalmente, ai
Nel condominio dunque la indivisibilita' e' la regola.
Eccezionalmente, ai sensi dell'art. 1119 c.c., la divisione delle parti comuni condominiale e' ammissibile solo se possa farsi senza rendere pia'¹
Eccezionalmente, ai sensi dell'art. 1119 c.c.,
Il requisito del consenso unanime e' stato aggiunto dall'art. 4 della legge di riforma del condominio n. 220/2012, con l'evidente fine di rafforzare l'indivisibilita' delle parti comuni del condominio
Differenze tra comunione semplice e condominio
L'indivisibilita' consente di differenziare la due situazione di contitolarita' dei diritti, comunione e condominio:
- la comunione in generale configura una situazione temporanea e transitoria, a cui ciascun partecipante puo' porre fine in qualsiasi momento chiede
L'indivisibilita' consente di differenziare la due situazione