E' corretta la prassi seguita dalla banche che richiedono agli amministratori, incaricati dell'apertura e del mantenimento dei conti correnti condominiali, le dichiarazioni e di documenti necessari all'individuazione del titolare effettivo del condominio, in applicazione delle vigenti norme antiriciclaggio.
E' quanto emerge dalla indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nella nota 14 aprile 2017, in risposta al quesito formulato dal Presidente dell'Associazione nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (ANACI), riguardo alle modalita' di applicazione delle norme antiriciclaggio da parte degli istituti bancari in tema di adeguata verifica della clientela.
Pia'¹ precisamente, il Presidente ANACI aveva segnalato il comportamento di alcuni istituti bancari, che richiedono agli amministratori condominiali, incaricati dell'apertura e del mantenimento dei conti correnti a favore dei condomini stessi, “varie dichiarazioni e documenti ai fini dell'individuazione del titolare effettivo” dell'ente condominiale.
Un'attivita' d'individuazione del titolare effettivo che – secondo ANACI - non dovrebbe essere svolta nei confronti di entita' che, come il condominio, non sono dotate di personalita' giuridica e non rappresentano un ente distinto dai singoli condomini che lo compongono.
Secondo la Banca d'Italia, invece, tale attivita' e' corretta ed in linea con quanto previsto dalla disciplina antiriciclaggio.
La sede di Via Cola di Rienzo richiama una sua precedente nota del 2016, con la quale la Banca d'Italia aveva gia' fornito un chiarimento interpretativo all'ABI proprio sulla questione dell'individuazione del titolare effettivo in caso di entita' condominiali.
In quella nota, era stato evidenziato come le norme vigenti (artt. 15 e 18 del D.lgs. n. 231/2007 e provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013) stabiliscono che all'atto di instaurazione di un rapporto continuativo o di esecuzione di un'operazione occasionale gli intermediari sono tenuti, tra l'altro, a identificare l'eventuale titolare effettivo e a verificarne l'identita' .
Tale adempimento – che puo' essere omesso solo quando il cliente e' assoggettato al regime semplificato di adeguata verifica – e' previsto non solo nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica, ma in generale ogni qual volta il rapporto faccia capo ad una “entita' ” giuridicamente rilevante.
La Banca d'Italia ricorda quindi che, secondo l'ordinamento generale, il condominio appartiene a quella categoria di entita' che, se pure prive di personalita' giuridica, costituiscono comunque un centro autonomo di imputazione di diritti.
E' vero che, in caso di entita' giuridiche, le attuali previsioni non forniscono un criterio presuntivo da applicare in via residuale per individuare il titolare effettivo. Tuttavia – precisa la Banca d'Italia – “
cio' non significa che gli intermediari stessi siano esonerati dall'attivita' di individuazione ma piuttosto comporta che essi, sulla base di una valutazione rimessa al loro responsabile apprezzamento, possono giungere alla conclusione che, nonostante l'applicazione dei criteri rilevanti, nessuna persona fisica possiede, controlla o amministra il cliente e sia beneficiaria della sua attivita' ; in tal caso, possono, conseguentemente, ritenere non esistente il titolare effettivo”.