Il comproprietario che alloggia saltuariamente nella casa non deve versare l'indennita' di occupazione se gli altri contitolari hanno le chiavi dell'immobile e possono accedervi. Pertanto e' nulla per illiceita' dell'oggetto la delibera che impone il versamento di un importo mensile per il semplice fatto che l'obbligato ha soggiornato nell'appartamento di proprieta' comune. Infatti il semplice godimento esclusivo di un bene non produce pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo.
Cosa'¬ si e' pronunciato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 621 del 14 gennaio 2015, ove e' stato precisato che e' nulla per illiceita' dell'oggetto la delibera che impone il versamento quando non e' impedita la fruizione dell'immobile a tutti i contitolari, a meno di non dimostrare un vantaggio patrimoniale.
Questi i fatti di causa. Un comproprietario, citava in giudizio i famigliari (eredi) al fine di ottenere dal tribunale adito l'annullamento della delibera con la quale, in assenza del ricorrente, veniva deciso all'unanimita' che quest'ultimo doveva corrispondere agli altri comunisti un'indennita' mensile per l'occupazione dell'appartamento comune. In particolare, il ricorrente, al fine di ottenere la declaratoria di nullita' per la lesione del diritto di comproprieta' , precisava che tutti i contitolari erano in possesso delle chiavi di casa e che lui aveva dimorato nell'immobile solo in maniera saltuaria e per brevi periodi.
Costituendosi in giudizio, i resistenti contestavano in toto la domanda del ricorrente; nel merito, chiedevano la condanna di quest'ultimo al pagamento di una somma da corrispondere ai comproprietari in conseguenza dell'illegittima occupazione esclusiva priva di un titolo giustificativo dell'immobile.
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Nella fattispecie in esame, preliminarmente, il giudice adito ha meglio precisato che l'obbligo di corrispondere l'indennita' di occupazione sorge quando il comproprietario occupi l'immobile in modo esclusivo e senza alcun titolo legittimante. (Cass. Civile n. 20394/2013).
Orbene, nel corso del procedimento in esame e' emerso che nessuna delle condizioni espresse dall'orientamento citato apparivano sussistere sia dalla documentazione offerta dalle parti che dalle risultanze testimoniali. Il ricorrente, difatti, aveva effettivamente alloggiato per un breve periodo nella casa provvedendo a effettuare lavori di pulizia e riparazione nonchè di cura del terreno circostante.
Ulteriormente, e' stata acclarata la circostanza circa il possesso delle chiavi dell'immobile anche in capo ai resistenti, cosicchè non puo' affermarsi l'uso/godimento esclusivo ad esercizio illegittimo ad opera del ricorrente.
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Difatti, per le ragioni esposte, la delibera e' apparsa essere nulla proprio in considerazione del suo oggetto (illecito); per meglio dire, per costante orientamento giurisprudenziale, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni di un bene immobile oggetto di comunione, che non permette un simultaneo godimento, non puo' assumere l'idoneita' a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale. Di conseguenza colui il quale utilizza in via esclusiva il bene comune non e' tenuto a corrispondere alcunchè al contitolare del bene comune che non ha manifestato l'intenzione di utilizzare direttamente il medesimo bene. (In tal senso Trib. Civ. Roma sentenza n. 6145 del 24 marzo 2012).
Inoltre e' stato osservato che, tra le parti in causa, e' intercorso un procedimento di divisione ereditaria che stabilira' tra gli eredi le quote di attribuzione dell'asse ereditario e che solo all'esito di questo sara' possibile, eventualmente, avanzare richiesta di pagamento di indennita' di occupazione.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la delibera in esame e' stata dichiarata nulla per illiceita' dell'oggetto nonchè per lesione del diritto di comproprieta' ; pertanto, il ricorso e' stato legittimamente accolto con condanna alle spese di parte resistente.
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