In caso di danni derivanti a terzi (Condominio) dall'incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione, la responsabilita' per danno cagionato da cose in custodia si configura a carico sia del proprietario che del conduttore allorchè nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno subito dal terzo e' da ravvisare nella violazione, da parte dell'altro, dello specifico dovere di vigilanza ad esso incombente.
Il danneggiato (Condominio), pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione cau
Cosa'¬ si e' pronunciato il Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 20 novembre 2015, ove e' stato precisato che in tema di danni da cose in custodia, nella specie di da
Questi i fatti di causa. Il condominio, con ricorso, adiva il Tribunale competente richiedendo il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) delle somme dovute dall'Assicurazione ad una societa' per i danni subiti da quest'ultima in seguito ad un incendio occorso nei suoi locali.
In particolare, il condominio ricorrente, precisava che il detto incendio era scaturito nei locali condotti in locazione dalla societa' resistente ed aveva cagion
In particolare, il condominio ricorrente, precisava che il detto incendio era scaturito nei locali condotti in locazione dalla societa' resistente ed aveva cagionato ingenti danni anche alla struttura condominiale.
Costituendosi in giudizio, la societa' resistente, invece, rilevava che l'incendio
Nel procedimento in esame il giudice adito, preliminarmente, rigettava la richiesta di sequestro conservativo; avverso tale provvedimento, il Condominio, successivamente ha proposto reclamo (art. 669 terdecies c.p.c.).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'oggetto della discussione riguarda la vigilanza sullo stato di conservazione e sull'efficienza degli impianti. Ai sensi dell'art. 2051 c.c. ciascuno e' responsabile del La norma summenzionata trova frequente applicazione nell'ambito del condominio, laddove si tratti di stabilire e qualificare la responsabilita' della compagine, ai fini risarcitori, nei confronti di terzi e/o degli stessi condo'mini; in particolare, la pronuncia in commento delinea i diversi aspetti di responsabilita' del custode: condominio, locatore e conduttore.A tal proposito, A tal proposito, giova ricordare che il condominio di un edificio, invero, quale custode dei beni e dei servizi comuni, e' obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchè le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno; diversamente, questi risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni cagionati. (Cass. Civ. Sentenza 20 agosto 2003, n. 12 Quanto alla responsabilita' del custode (rapporto locatizio), il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilita' giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, e' responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 cod. civ., dei danni arrecati a terzi da tali strutture e impianti; grava, inve Da non perdere: Incendio immobile dato in locazione, responsabilita' E se non si riesce a comprendere da dove provenga il danno e quindi la responsabilita' , in questo caso, cioe' in caso di dubbio, le singole colpe si presumono uguali (art. 2055, 3 comma c.c.).Premesso quanto esposto, tanto nel ricorso che in sede di reclamo, non sono emersi elementi tali da consentire di assumere che il conduttore avesse un effettivo potere sulla cosa in custodia (nella specie sull'impianto elettrico da cui si e' verosimilmente sviluppato l'incendio) nè che avesse la materiale disponibilita' e conoscibilita' del Premesso quanto esposto, tanto nel ricorso che in sede di reclamo, non sono emersi elementi tali da consentire di assumere che il conduttore avesse un effettivo potere sulla cosa in custodia ( Dall'esame della relazione tecnica (CTU), era stato accertato un evidente malfunzionamento degli impianti condominiali antincendio; sicchè, sotto tale profilo, la domanda cautelare e' apparsa carente di idonea allegazione e prova, non potendosi negare che, incombeva sullo stesso ricorrente (condominio) l'onere di provare, la sussistenza nella specie di un qualsiasi potere fisico ed obbligo di custodia dell'impianto elettrico in capo al conduttore (societa' ), la cui carenza esclude che possa operare l'invocata presu Quindi, di conseguenza, allo stato dei fatti e' risultato abbastanza evidente, nell'evento di cui e' causa, un concorso di responsabilita' dello stesso Condominio ricorrente.Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale adito, nella presente pronuncia, ha rigettato il reclamo del condominio.=> Scoppia un incendio nella casa locata, chi paga?=> => Scoppia un incendio nella casa locata, c => Incendio in appart => I cassonetti dei rifiuti vicino la vostra abitazione vanno in fiamme?<
La norma summenzionata trova frequente applicazione nell'ambito del condominio, laddove si tratti di stabilire e qualificare la responsabilita' della compagine, ai fini risarcitori, nei confronti di terzi e/o degli stessi condo'mini; in particolare, la pronuncia in commento delinea i diversi aspetti di responsabilita' del custode: condominio, locatore e conduttore.
A tal proposito, A tal proposito, giova ricordare che il condominio di un edificio, invero, quale custode dei beni e dei servizi comuni, e' obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchè le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno; diversamente, questi risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni cagionati. (Cass. Civ. Sentenza 20 agosto 2003, n. 12 Quanto alla responsabilita' del custode (rapporto locatizio), il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilita' giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, e' responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 cod. civ., dei danni arrecati a terzi da tali strutture e impianti; grava, inve Da non perdere: Incendio immobile dato in locazione, responsabilita' E se non si riesce a comprendere da dove provenga il danno e quindi la responsabilita' , in questo caso, cioe' in caso di dubbio, le singole colpe si presumono uguali (art. 2055, 3 comma c.c.).Premesso quanto esposto, tanto nel ricorso che in sede di reclamo, non sono emersi elementi tali da consentire di assumere che il conduttore avesse un effettivo potere sulla cosa in custodia (nella specie sull'impianto elettrico da cui si e' verosimilmente sviluppato l'incendio) nè che avesse la materiale disponibilita' e conoscibilita' del Premesso quanto esposto, tanto nel ricorso che in sede di reclamo, non sono emersi elementi tali da consentire di assumere che il conduttore avesse un effettivo potere sulla cosa in custodia ( Dall'esame della relazione tecnica (CTU), era stato accertato un evidente malfunzionamento degli impianti condominiali antincendio; sicchè, sotto tale profilo, la domanda cautelare e' apparsa carente di idonea allegazione e prova, non potendosi negare che, incombeva sullo stesso ricorrente (condominio) l'onere di provare, la sussistenza nella specie di un qualsiasi potere fisico ed obbligo di custodia dell'impianto elettrico in capo al conduttore (societa' ), la cui carenza esclude che possa operare l'invocata presu Quindi, di conseguenza, allo stato dei fatti e' risultato abbastanza evidente, nell'evento di cui e' causa, un concorso di responsabilita' dello stesso Condominio ricorrente.Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale adito, nella presente pronuncia, ha rigettato il reclamo del condominio.=> Scoppia un incendio nella casa locata, chi paga?=> => Scoppia un incendio nella casa locata, c => Incendio in appart => I cassonetti dei rifiuti vicino la vostra abitazione vanno in fiamme?<
A tal proposito, giova ricordare che il condominio di un edificio, invero, quale custode dei beni e dei servizi comuni, e' obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchè le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno; diversamente, questi risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni cagionati. (Cass. Civ. Sentenza 20 agosto 2003, n. 12
Quanto alla responsabilita' del custode (rapporto locatizio), il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilita' giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, e' responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 cod. civ., dei danni arrecati a terzi da tali strutture e impianti; grava, inve
Da non perdere: Incendio immobile dato in locazione, responsabilita'
E se non si riesce a comprendere da dove provenga il danno e quindi la responsabilita' , in questo caso, cioe' in caso di dubbio, le singole colpe si presumono uguali (art. 2055, 3 comma c.c.).
Premesso quanto esposto, tanto nel ricorso che in sede di reclamo, non sono emersi elementi tali da consentire di assumere che il conduttore avesse un effettivo potere sulla cosa in custodia (nella specie sull'impianto elettrico da cui si e' verosimilmente sviluppato l'incendio) nè che avesse la materiale disponibilita' e conoscibilita' del Premesso quanto esposto, tanto nel ricorso che in sede di reclamo, non sono emersi elementi tali da consentire di assumere che il conduttore avesse un effettivo potere sulla cosa in custodia ( Dall'esame della relazione tecnica (CTU), era stato accertato un evidente malfunzionamento degli impianti condominiali antincendio; sicchè, sotto tale profilo, la domanda cautelare e' apparsa carente di idonea allegazione e prova, non potendosi negare che, incombeva sullo stesso ricorrente (condominio) l'onere di provare, la sussistenza nella specie di un qualsiasi potere fisico ed obbligo di custodia dell'impianto elettrico in capo al conduttore (societa' ), la cui carenza esclude che possa operare l'invocata presu Quindi, di conseguenza, allo stato dei fatti e' risultato abbastanza evidente, nell'evento di cui e' causa, un concorso di responsabilita' dello stesso Condominio ricorrente.Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale adito, nella presente pronuncia, ha rigettato il reclamo del condominio.=> Scoppia un incendio nella casa locata, chi paga?=> => Scoppia un incendio nella casa locata, c => Incendio in appart => I cassonetti dei rifiuti vicino la vostra abitazione vanno in fiamme?<
Premesso quanto esposto, tanto nel ricorso che in sede di reclamo, non sono emersi elementi tali da consentire di assumere che il conduttore avesse un effettivo potere sulla cosa in custodia (
Dall'esame della relazione tecnica (CTU), era stato accertato un evidente malfunzionamento degli impianti condominiali antincendio; sicchè, sotto tale profilo, la domanda cautelare e' apparsa carente di idonea allegazione e prova, non potendosi negare che, incombeva sullo stesso ricorrente (condominio) l'onere di provare, la sussistenza nella specie di un qualsiasi potere fisico ed obbligo di custodia dell'impianto elettrico in capo al conduttore (societa' ), la cui carenza esclude che possa operare l'invocata presu
Quindi, di conseguenza, allo stato dei fatti e' risultato abbastanza evidente, nell'evento di cui e' causa, un concorso di responsabilita' dello stesso Condominio ricorrente.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale adito, nella presente pronuncia, ha rigettato il reclamo del condominio.
=> Scoppia un incendio nella casa locata, chi paga?
=> => Scoppia un incendio nella casa locata, c => Incendio in appart => I cassonetti dei rifiuti vicino la vostra abitazione vanno in fiamme?<
=> Scoppia un incendio nella casa locata, c
=> Incendio in appart
=> I cassonetti dei rifiuti vicino la vostra abitazione vanno in fiamme?<
Fonte: www.condominioweb.com
Copyright © 2014 - 2024 Studio Dott. Pascale Vito - Viale Emilia, 17 - Cologno Monzese (MI)