La vicenda. Tizio, proprietario di un'unita' immobiliare sita nel condominio, impugnava dinanzi al Giudice di pace di Roma la delibera dell'assemblea del predetto condominio che, nell'approvare il bilancio consuntivo dei lavori straordinari e relativo piano di riparto, aveva posto esclusivamente a suo carico la spesa di euro 2.310,00 per i lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile condominiale resisi necessari a causa dei danni derivati dall'incendio sviluppatosi nel suo appartamento nel 2005.
Il Giudice di pace, ritenuta la litispendenza della causa con altra pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Roma, con ordinanza dichiarava l'estinzione del giudizio.
Con successiva ordinanza, pronunciando sull'istanza di correzione di errore materiale avanzata dal condominio, il giudice di Pace condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Avverso entrambe le ordinanze, Tizio ha proposto appello innanzi al Tribunale di Roma deducendo l'erroneita' della pronuncia di estinzione per mancanza del presupposto necessario della identita' delle cause pendenti, atteso che il giudizio promosso dinanzi al Tribunale aveva ad oggetto la domanda del condominio di condanna nei suoi confronti a ripristinare a sue spese la facciata condominiale danneggiata dall'incendio; inoltre, l'appellante contestava l'illegittimita' della successiva ordinanza di condanna alle spese.
Nel merito, veniva reiterata la dichiarazione di nullita' o di annullamento della delibera impugnata.
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