La vicenda. Tizia (condomina e proprietaria di un immobile) aveva proceduto al distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento e dell'acqua sin dal 2005, periodo in cui l'amministratore aveva preso atto del distacco delle tubazioni e dell'eliminazione del contatore dell'acqua calda. Di tale distacco, inoltre, si era preso atto in sede di successivi riparti.
Successivamente, con delibera del 2014, l'assemblea aveva approvato i consuntivi del bilancio riscaldamento con conseguenti riparti relativamente agli anni dal 2010 al 2015 oltre al bilancio preventivo di riscaldamento 2014/15 nonchè i bilanci consuntivi 'acqua' per gli stessi anni dai quali emergeva una morosita' pari a complessivi circa 7 mila euro.
Ebbene, per tali motivi, Tizia adiva il Tribunale, evidenziando che nella predisposizione dei detti bilanci, non si era dato atto del distacco in quanto erano stati attribuiti oneri, talora calcolati solo presuntivamente, relativi alla gestione ordinanza dell'impianto centralizzato ed alla fruizione dell'acqua.
Pertanto, l'attrice chiedeva al giudice adito che fosse dichiarata la nullita' /annullabilita' della delibera impugnata.
Costituendosi in giudizio, il convenuto condominio contestava l'avversa domanda eccependo la presenza del regolamento di condominio che vietava il distacco.
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