Il benessere prevale sull'estetica del fabbricato condominiale? A quanto pare sa'¬, visto che i condizionatori sono da considerarsi un elemento essenziale al godimento delle abitazioni, e con loro anche i tubi a vista sulla facciata, tanto che non se ne puo' ordinare lo smantellamento benchè vicini l'uno con l'altro.
Questo e' il principio di diritto espresso dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 269 del 15 febbraio 2017.
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I fatti di causa. Con azione di manutenzione nel possesso (ex art. 703 c.p.c.), Tizio nella qualita' di proprietario di un immobile al piano seminterrato dell'edificio sito in Palermo, esponeva che Caia proprietaria della villetta antistante, aveva installato, frontalmente alle finestre del proprio immobile, su apposite basi di cemento e mattoni all'uopo create, tre apparecchiature per il condizionamento dell'area causanti immissioni di rumori oltre la normale tollerabilita' , nonchè vistose tubature lungo i muri esterni congiungenti i menzionati apparecchi con i balconi del piano rialzato; il tutto in dispregio delle distanze legali, del decoro architettonico dell'edificio, e senza la preventiva autorizzazione degli altri condomini con violazione della destinazione d'uso della villetta per come stabilita nel regolamento condominiale.
Per tali ragioni, il ricorrente chiedeva al giudice adito l'inibizione delle molestie e turbative subite mediante l'immediata rimozione delle suddette opere.
Il Tribunale di primo grado, con sentenza, in accoglimento parziale della domanda di Tizio, ordinava alla resistente solo di schermare le unita' esterne dei condizionatori.