Stop al decreto ingiuntivo: competente il giudice del luogo dove ha sede l'ente di gestione. Non conta il contratto stipulato dall'amministratore, che rappresenta solo i proprietari persone fisiche.
'No al decreto ingiuntivo telematico ottenuto dall'azienda che si proclama creditrice.
E cio' perchè il giudice dell'opposizione dichiara la nullita' per incompetenza territoriale del giudice del monitorio: le controversie fra condominio e professionista, infatti, spettano al foro del consumatore; non c'e' dubbio che l'ente di gestione sia un soggetto cui si applicano le previsione del decreto legislativo 206/05, in quanto l'amministratore agisce comunque in rappresentanza dei singoli proprietari esclusivi e dunque di persone fisiche che operano per scopi estranei a un'attivita' imprenditoriale o professionale'.
Questo e' il principio di diritto espresso dal Tribunale di Milano con la pronuncia n. 9190 del 21 luglio 2016 in merito alla competenza del giudice.
I fatti di causa. La societa' Beta otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo contro il Condominio recante ingiunzione al pagamento di circa 75 mila euro. Avverso tale decreto, il condominio proponeva opposizione all'ingiunzione eccependo la nullita' del decreto per incompetenza per territorio funzionale inderogabile.
Secondo l'opponente condominio, il competente giudice era quello del comune di Pavia quale foro del consumatore, posto che il comune di Voghera, in cui era sito il Condominio, faceva parte della circoscrizione del Tribunale di Pavia.
Il condominio inteso come 'consumatore'.