E' stata presentata presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, la bozza che aggiorna le norme antincendio per gli edifici destinati a civile abitazione aventi un'altezza antincendi superiore ai 12 metri.
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La nuova 'Bozza di regola tecnica integrativa del D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante misure gestionali e di esercizio commisurate al livello di rischio ipotizzabile', limita a 4 (la precedente versione ne indicava 5) i livelli di prestazione antincendio (L.P.), variabili in base all'altezza antincendi dell'edificio:
Per altezza antincendi di un edificio civile si intende l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura piu' alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile (escluse quelle dei vani tecnici) al livello del piano esterno piu' basso.
La norma detta, per ciascuna delle quattro categorie, i ruoli e le funzioni sia del responsabile dell'attivita' antincendio che degli occupanti in caso di emergenza. Solo per gli edifici dai 12 ai 24 metri, la bozza detta le misure da attuare in caso di incendio; in sostanza gli occupanti dovranno essere in
La norma detta, per ciascuna delle quattro categorie, i ruoli e le funzioni sia del responsabile dell'attivita' antincendio che degli occupanti in caso di emergenza. Solo per gli edifici dai 12 ai 24 metri, la bozza detta le misure da attuare in caso di incendio; in sostanza gli occupanti dovranno essere indottrinati sui comportamenti da seguire:
In piu', in questa prima categoria gli occupanti dovranno, in situazione non di emergenza, rispettare i divieti e le precauzioni indicate nei cartelli informativi che dovranno essere presenti nell'immobile, mantenere fruibili le vie di esodo e in efficienza le misure di protezione; in caso di emergenza dovranno seguire le prescrizioni indicate nei suddetti cartelli.
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Per le altre tre categorie, invece, la nuova versione della norma indica le misure antincendio preventive e la pianificazione dell'emergenza; inoltre, per le categorie L.P.1 e L.P.3 si parla di G.S.A. (Gestione della Sicurezza Antincendio) che specifica le
=> Incendio facciata condominiale. Come si ripartiscono le spese?
Per le altre tre categorie, invece, la nuova versione della norma indica le misure antincendio preventive e la pianificazione dell'emergenza; inoltre, per le categorie L.P.1 e L.P.3 si parla di G.S.A. (Gestione della Sicurezza Antincendio) che specifica le misure di tipo organizzativo-gestionale da rispettare affinche' l'attivita' antincendio si svolga nella massima sicurezza; tali compiti sono affidati ad un struttura organizzativa che dovra' indicare compiti, azioni e procedure per la corretta adozione delle misure antincendio e della pianificazione dell'emergenza.
In particolare, gli occupanti di tutti gli immobili compresi fra i 24 mt. e oltre gli 80 mt., dovranno rispettare le disposizioni riportate dal G.S.A. in caso di situazione ordinaria e cioe':
Un'ulteriore indicazione e' riportata nella categoria L.P.3 per la quale si prevede anche la presenza di un Centro Gestionale per l'Emergenza (cioe' un locale per il coordinamento delle operazioni).
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In termini di misure preventive, sono riportate sia le buone norme da seguire per evitare possibili inneschi di fiamma, sia gli adempimenti relativi alle vie di esodo, alle porte tagliafuoco, alla valutazione dei rischi, sia all'installazione d
=> Quando l'amministratore di condominio puo' essere ritenuto responsabile del reato di incendio colposo?
In termini di misure preventive, sono riportate sia le buone norme da seguire per evitare possibili inneschi di fiamma, sia gli adempimenti relativi alle vie di esodo, alle porte tagliafuoco, alla valutazione dei rischi, sia all'installazione di segnalatori manuali di allarme incendio (per gli edifici di altezza superiore ai 54 mt.), all'installazione di un EVAC (Sistema di Allarme Vocale per scopi di emergenza) e alla presenza di un Centro di Gestione dell'Emergenza (per gli edifici con altezze superiori agli 80 mt.).
Relativamente alla pianificazione dell'emergenza, invece, sono previste indicazioni per gli occupanti sui corretti comportamenti da seguire in caso di emergenza e che dovranno essere ben visibili in bacheca e facilmente accessibili a tutti (istruzioni per le chiamate di soccorso, per l'attivazione degli impianti di allarme, per l'uso delle vie di esodo, per la messa in sicurezza degli impianti, ecc.).
=> Adeguamento dell'autorimessa alle norme antincendio