Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso di un condomino che, per l'impugnazione di una delibera assembleare che aveva posto a suo carico le spese per delle parti comuni dell'edificio contrariamente al principio sancito dall'art. 1123 del codice civile, ha preteso di dimostrare la validita' delle sue pretese allegando al ricorso alcune foto in bianco e nero prive di data dalle quali non era possibile evincere nè il dato oggettivo ( consistenza e tipologia dei lavori effettuati) nè quello temporale (Tribunale di Roma, V sez. civ., 24.12.2015 n. 25654).
Il fatto.
Un condomino impugna una delibera assembleare adottata dal condominio nella parte in cui pone a suo carico le spese per il risanamento delle parti comuni del fabbricato condominiale danneggiate da infiltrazioni di acqua.
A sostegno delle sue pretese il ricorrente puntualizza che tale delibera sarebbe stata adottata in violazione del criterio sancito dall'art. 1123 del c
Un condomino impugna una
A sostegno delle sue pretese il ricorrente puntualizza che tale delibera sarebbe stata adottata in violazione del criterio sancito dall'art. 1123 del codice civile che pone, invece, a carico di tutti i condomini in misu
=> Chi paga per le macchie di umidita' derivanti da parti comuni?
Puntualizza il ricorrente, a tal riguardo, che nell'esecuzione dei lavori per la sistemazione del muro danneggiato dalle infiltrazioni d'acq
Puntualizza il ricorrente, a tal riguardo, che nell'esecuzione dei lavori per la sistemazione del muro danneggiato dalle infiltrazioni d'acqua aveva ripa
Per dimostrare il suo operato, e giustificare il suo ricorso per l'annullamento della delibera assembleare che aveva posto erroneamente a suo carico la spesa, contravvenendo al principio previsto dall'art. 1123 c.c., il ricorrente tuttavia si avvale solo di alcune fot
(In tema di spese urgenti sulle parti comuni e rimborso si segnala:
Perchè farsi rimborsare una spesa urgente per le parti comuni e' particolarmente difficile?)
La sentenza.
Il Giudice della quinta sezione civile del Tribunale di Roma, dopo aver dedotto l'inammissibilita' del ricorso per il decorso del termine di trenta giorni per l'impugnazione della delibera previsto dal secondo
La sentenza.
Il Giudice della quinta sezione civile del Tribunale di Roma, dopo aver dedotto l'inammissibilita' del ricorso per il decorso del termine di trenta giorni per l'impugnazione della delibera previsto dal secondo comma
Il Giudice della qui
La sentenza del Tribunale di Roma dello scorso 24 dicembre evidenzia che a fondamento del ricorso per l'annullamento della delibera assembleare il ricorrente ha prodotto:
- alcuni rilievi fotografici privi di data tanto che
Secondo il Giudice della quinta sezione civile del Tribunale di Roma, dalla documentazione prodotta se da un lato si evince con chiarezza che i lavori riguardano sia le
Secondo il Giudice della quinta sezione civile del Tribunale di Roma, dalla documentazione prodotta se da un lato si evince con chiarezza che i lavori riguardano sia le parti di proprieta' esclusiva che le parti comuni, d'altro canto dalla stessa documentazione non e' possibile dedurre nè la misura nè tantomeno la consistenza del riparto della spesa nonchè la violazione del principio previsto dall'articolo 1123 del codice civile.
=> Quantificazione del danno da infiltrazioni e sua valutazione da parte del giudice
A tal riguardo la sentenza puntualizza che la genericita' di riferimenti sui quali fa leva il ricorrente (foto e piantina dello stabile) non sono in grado di dimostrare l'illegittimita' del provvedimento impugnato tanto da giustificarne il suo annullamento da parte del giudice.
In pratica il ricorrente
A tal riguardo la sentenza puntualizza che la genericita' di riferimenti sui quali fa leva il ricorrente (foto e piantina dello stabile) non sono in grado di dimostra
In pratica il ricorrente per una valida impugnazione della delibera assembleare che aveva posto a suo carico erroneamente le spese per il rifacimento del muro del sotterraneo danneggiato dalle infiltrazioni d'acqua, avrebbe dovuto adeguatamente dimostrare adeguatamente:
a)
a) che i lavori effettuati riguardavano anche le parti comuni dell'edificio e che pertanto alla ripartizione delle relative spese dovevano partecipare i restanti condomini in misura proporzionale al valore di proprieta' ;
b) nonchè l'incidenza in negativo della delibera adottata
b) nonchè l'incidenza in negativo della delibera adottata dall'intera compagine condominiale sulla sua sfera patrimoniale.
In conclusione il condomino per provare l'invalidita' della delibera che
In conclusione il condomino per provare l'invalidita' della delibera che pone a suo carico l'intera spe
Niente da fare, quindi, il ricorso e' stato respinto, la delibera resta valida ed al condomino non resta altro che pagare le spese legali sostenute dal condominio.
=> Un breve vademecum sui vizi e sul procedimento di impugnazione di una delibera assembleare
=> Un breve vademecum sui vizi e sul procedimento di impugnazione di una del
=> Ripartizione errata delle spese condominiali: attenzione ai tempi d'impu
=> Danni da infiltrazioni: il condomino che intende chiedere il risarcimento del danno