Se un condomino impugna una delibera assembleare, l'amministratore puo' stare in giudizio senza essere autorizzato dall'assemblea?
La domanda ricorre spesso e quando la Cassazione fornisce risposta, frequentemente, lo fa positivamente.
Frequentemente, ma, tuttavia, non sempre: a seguito delle sentenze delle Sezioni Unite nn. 18331-2 del 2010 s'e' creata una situazione d'incertezza fondata, ad avviso di chi scrive, su un'erronea lettura dei principi ivi espressi dalla massima espressione della Corte nomofilattica.
Una sentenza resa dagli stessi ermellini il 3 novembre 2011, la n. 22310, segna un altro punto a favore della corretta interpretazione delle norme e delle pronunce delle Sezioni Unite testè citate. Vediamo perchè.
Che cosa dicono le norme in materia di legittimazione attiva e passiva dell'amministratore di condominio?
L'art. 1131, primo e secondo comma, c.c. recita:
“Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e puo' agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Puo' essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorita' amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto”.
Per la possibilita' di promuovere cause (legittimazione attiva) non sorgono dubbi: l'amministratore ha potere di azione senza preventiva autorizzazione assembleare in tutte le materie indicate dall'art. 1130 c.c.
E' pacifico, ad esempio, che l'amministratore possa porre in essere azioni giudiziali, senza preventiva autorizzazione assembleare, in relazione al compimento di atti conservativi delle parti comuni.
Il reale problema s'e' posto in relazione alla resistenza nei giudizi promossi contro il condominio (legittimazione passiva): il secondo comma dell'art. 1131 c.c., infatti, e' eccessivamente generico, riferendosi semplicemente alla possibilita' di essere convenuto in giudizio.
Le Sezioni Unite, nel 2010, chiarendo cosa debba fare l'amministratore convenuto in giudizio fecero precedere tale chiarimento da una fondamentale premessa: l'art. 1131 c.c. “conferisce una rappresentanza di diritto all'amministratore, il quale e' legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonche' a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c.” (Cass. SS.UU. nn. 18331-2/2010).
=> Poteri dell'amministratore condominiale nei giudizi d'impugnazione delle delibere
Detta diversamente: la preventiva autorizzazione o successiva ratifica della costituzione in giudizio serve quando l'amministratore resiste in giudizi che esulano dalla sue attribuzioni; le cause inerenti l'impugnazione delle deliberazioni assembleari non esulano dalle sue competenze.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22310, infatti, “in tema di condominio negli edifici, l'amministratore puo' resistere all'impugnazione della delibera assembleare, potendo anche gravare la relativa decisione del giudice, senza necessita' di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, giacchè l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso (Cass. 23 gennaio 2014, n. 1451)” (Cass. 3 novembre 2016 n. 22310).
E' bene comunque rammentare che con riferimento al procedimento di mediazione che obbligatoriamente deve precedere il giudizio d'impugnazione di una delibera, l'amministratore e' puo' parteciparvi dietro autorizzazione assembleare (art. 71-quater disp. att. c.c.).