“In tema di mediazione la domanda e la data del primo incontro possono essere comunicati all'altra parte non solo su iniziativa dell'organo di mediazione investito dell'istanza, ma “anche a cura della parte istante”, prevedendo quindi la norma un preciso onere della parte a provvedervi, previsione che permette di superare eventuali dubbi di costituzionalita' in ordine alla produzione degli effetti negativi derivanti dal mancato rispetto di tale adempimento nella sfera giuridica dell'istante”. Questo e' il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza del 26 settembre 2016 in merito agli effetti della decadenza sulla mediazione.
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I fatti di causa. Tizio proprietario di un locale sito in Roma, con ricorso impugnava la delibera condominiale sul punto di riparto delle spese tra i condomini. A sostegno della domanda deduceva l'illegittimita' dell'addebito della spesa (dei lavori) nei suoi confronti; a suo parere i predetti lavoro non dovevano interessare il suo locale adibito a negozio, il quale si trovava distaccato dal palazzo e quindi nemmeno compreso nel condominio.
Costituendosi in giudizio, il condominio eccepiva, in via preliminare, la tardivita' dell'impugnazione, in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni dalla delibera dell'assemblea, a cui lo stesso ricorrente era stato presente ed aveva partecipato alla votazione, e, nel merito, la sua infondatezza, facendo il locale di proprieta' del ricorrente parte dell'edificio condominiale e trattandosi di spesa per lavori interessanti un bene comune.
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Il termine di decadenza di impugnazione della delibera. L'impugnazione della delibera e' l'atto del condomino che si ritiene leso da una delibera assunta nel corso dell'assemblea condominiale perchè contrastante con la legge o con il regolamento.Le delibere che contrastano con la legge e con il regolamento si dicono “viziate”.Le delibere viziate si distinguono in delibere:
- delibere nulle: quando cioe' il contrasto con la legge o il regolamento e' talmente radicale e grave da non poter essere sanato dalla semplice adesione dei condomini che non provvedono ad impugnarle;