IL QUADRO NORMATIVO
Per mediazione il dettato normativo intende l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (art. 1 D.Lgs. 28/2010).
Ciò posto, la domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (art. 4 D.Lgs. 28/2010).
Pertanto, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (art. 5, co. 1 bis D.Lgs. 28/2010), il che sta a significare che chiunque voglia intraprendere un'azione giudiziaria nelle suddette materie, deve preliminarmente esperire il procedimento di mediazione che, pertanto, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.
Da ricordare che il procedimento di mediazione non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale (art. 5 co. 4 D.Lgs. 28/2010).
Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo (art. 5 co. 6 D.Lgs. 28/2010).
La legge 220/2012 di riforma del condominio, menziona espressamente l'anzidetto procedimento di mediazione, stabilendo come per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice. II. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare (art. 71 quater disp. att. c.c.).
Dal combinato disposto dei sopra richiamati articoli, letti in relazione all'art. 1137 c.c., se ne ricava che la domanda di mediazione afferente l'impugnativa di delibera condominiale, deve essere presentata alla segreteria dell'organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato, entro 30 giorni (per le delibere annullabili) decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Così riassunto il quadro normativo, passiamo ad esaminare la decisione del Tribunale di Palermo, n. 4951/2015, assunta in data 18/09/2015.
LA VICENDA GIUDIZIARIA
A seguito di delibera assembleare del 27.5.2014, un condomino dissenziente in data avanzava istanza di mediazione, pervenuta al condominio in data 26.06.2014, pertanto, parafrasando la sentenza in commento “al 29° giorno dal perfezionamento delle delibere qui impugnate, nonché al 28° giorno dalla data in cui parte attrice ne ha ricevuto il relativo verbale”.
Al secondo incontro tra le parti, avvenuto in data 17/09/2014, la mediazione aveva esito negativo ed il relativo verbale veniva depositato presso la segreteria dell'organismo di mediazione in pari data.
Ecco che allora il condomino dissenziente, in data 17/10/2014, faceva notificare al condomino convenuto l'atto di citazione per l'impugnativa della delibera del 27/05/2014, provvedendo vieppiù ad iscrivere la causa a ruolo.
Si costituiva in giudizio il condominio eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità dell'azione in quanto tardiva.
Esaurita l'istruttoria, precisate le conclusioni, il Tribunale di Palermo, nella persona del G.O.T., dichiarava l'inammissibilità dell'impugnativa, in quanto tardiva.
Per motivare detta decisione il Tribunale riferiva che: “Ebbene è pacifico che durante il tentativo di mediazione, il termine di trenta giorni per l'impugnazione delle delibere assembleari si sospende e riprende dalla data di redazione e deposito del verbale negativo”.
Ciò posto, il Tribunale richiama il comma 6 dell'art. 5 del Dlgs 28/2010, ricordando come la comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione impedisce, tra l'altro, per una sola volta la decadenza e che, se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta nel medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di conciliazione.
Ebbene se le premesse sono corrette, non altrettanto può dirsi delle conclusioni cui giunge il Tribunale.
Ed invero lo stesso ritiene che “nel caso che ci occupa la mediazione è fallita nel secondo incontro delle parti avvenuto in data 17/09/2014, in pari data veniva depositato il relativo verbale negativo presso la segreteria dell'Organismo e, contestualmente, riprendeva a decorrere il termine dei trenta giorni previsto ex lege per l'impugnazione della delibera. Atteso che la comunicazione dell'istanza di mediazione proposta ex adverso era pervenuta in data 26 giugno 2014, cioè decorsi 28 giorni da quando parte attrice aveva ricevuto il verbale relativo alle delibere impugnate, quest'ultima avrebbe dovuto iscrivere la presente causa a ruolo entro i due giorni a lei rimanenti per promuovere l'azione giudiziaria, quindi entro e non oltre la data del 19 settembre 2014, e non dopo un mese dalla suddetta perentoria scadenza, come nel caso che ci occupa”.
LE CENSURE ALLA SENTENZA
Le criticità che emergono dalla sentenza in commento sono due: la prima è quella relativa al computo del termine di decadenza; la seconda questione che, implicitamente, emerge, è quella relativa alla tempestività dell'azione di impugnazione già con la sola notifica dell'atto di citazione.
1) Per quanto concerne l'effetto della mediazione sulla decadenza, senza dubbio la comunicazione alle altre parti dell'istanza di mediazione (a tal proposito è buona norma comunicare sempre l'istanza oltre che all'organismo di mediazione anche ai controinteressati) produce l'effetto di impedire, per una sola volta, il termine di decadenza, qualora esistente, come nel caso di impugnativa delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c.
Pertanto, comunicata l'istanza di mediazione alla controparte nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti, la decadenza viene interrotta.
Tuttavia, una volta depositato presso la segreteria dell'organismo di mediazione il verbale negativo, il termine di decadenza inizia nuovamente a decorrere ma, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Palermo, il termine decorrerà nuovamente per intero.
In altri termini, l'azione giudiziaria dovrà essere intrapresa nel termine di decadenza di trenta giorni (giusto disposto dell'art. 1137 c.c.), a prescindere dai giorni nel frattempo spirati tra la conoscenza della delibera da impugnare e la comunicazione dell'istanza di mediazione, come pare intendere il Tribunale di Palermo.
Erra, infatti, il Tribunale nel ritenere che il termine di decadenza venga semplicemente sospeso e ri-inizi a decorrere scomputando dallo stesso i giorni nel frattempo spirati.
Per comprendere meglio la situazione cerchiamo di fare un esempio concreto: delibera comunicata il 1 gennaio (il termine per impugnare la delibera scadrà il 31 gennaio); istanza di mediazione portata a conoscenza dell'amministratore del condominio in data 15 gennaio; il verbale che dichiara l'esito negativo della mediazione viene depositato presso la segreteria dell'organismo di mediazione in data 28 gennaio.
Seguendo il ragionamento del Tribunale di Palermo, il condomino avrà solo tre giorni di tempo per impugnare la delibera innanzi al Tribunale (entro il 31 gennaio), perché, a suo dire, nel frattempo sono decorsi 27 giorni, dei 30 stabiliti a pena di decadenza, e quel termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno in cui è stato sospeso, pertanto dal ventisettesimo.
In realtà questa interpretazione, oltre modo restrittiva, non trova conferme né nel tenore letterale della norma, ma neppure nella giurisprudenza formatasi in precedenza sul punto.
Ed invero, l'art. 5, co. VI, del decreto legislativo n. 28/2010, espressamente stabilisce che: “la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo”.
L'utilizzo dell'anzidetta espressione (“la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza”), lascia intendere inequivocabilmente che il termine per proporre l'impugnazione è quello stesso identico previsto dall'art. 1137 c.c. (vale a dire 30 giorni), il quale dovrà essere computato per intero (e non solo per la parte residuale) al verificarsi della condizione posta dalla norma, vale a dire il deposito del verbale presso l'organismo di mediazione.
In tal senso, peraltro, si è già espressa la Suprema Corte, che ha ritenuto come: “ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la decadenza dal diritto di agire per l'equa riparazione, potendo quest'ultimo essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente 'ex novo' dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione” (Cass. civ. Sez. Unite, 22/07/2013, n. 17781).
Diversamente opinando il condomino si troverebbe costretto ad avviare la procedura giudiziaria entro brevissimo termine (nel caso della sentenza in commento appena due giorni), con una evidente compressione dei suoi diritti di difesa.
Peraltro, si verificherebbe una inaccettabile disparità di trattamento nei confronti di coloro i quali decidessero di avviare immediatamente l'azione giudiziaria, salvo poi vedersi sospeso il giudizio e ordinato l'avvio del procedimento di mediazione entro il termine di 15 giorni concesso dal giudice (ex art. 5 co. 1 bis D.Lgs. 80/2010), termine sicuramente maggiore rispetto a quello “elaborato” dal Tribunale di Palermo.
A questo punto, se fosse corretto il ragionamento riferito in sentenza, si innescherebbe quel meccanismo perverso che indurrebbe chiunque a seguire l'escamotage, non propriamente corretto, dell'immediato avvio del procedimento giudiziario, nell'attesa di poter successivamente avviare la procedura di mediazione.
Evenienza questa che tradirebbe lo spirito della mediazione, nata quale strumento deflattivo processuale ovvero metodo alternativo di risoluzione delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution).
2) Altro punto dolente della sentenza in commento è quello relativo alla tempestività dell'azione di impugnazione.
Ed invero in sentenza è dato leggere che il condomino non solo avrebbe dovuto avviare la procedura giudiziaria entro due giorni ma, addirittura, iscrivere la causa a ruolo in quel termine.
Per come ormai pacifico, il mezzo per impugnare la delibera condominiale è l'atto di citazione.
Come tutte le citazioni, questa deve essere dapprima notificata (per il tramite dell'ufficiale giudiziario) al condominio, quindi, entro dieci giorni dall'anzidetta notifica, la causa deve essere iscritta a ruolo, con ciò intendendo l'incombenza relativa al deposito della nota d'iscrizione a ruolo e del fascicolo di parte contenente l'originale dell'atto di citazione e dei documenti offerti in comunicazione (art. 165 c.p.c.).
Ciò posto, al fine di verificare la tempestività dell'azione giudiziaria, in altri termini se la delibera condominiale è stata impugnata nel termine di decadenza di trenta giorni previsti dalla norma (art. 1137 c.c.), l'oramai costante giurisprudenza ritiene che sia sufficiente la notificazione dell'atto di citazione, e non certo l'iscrizione della causa a ruolo, come pare ritenere il Tribunale di Palermo.
Ed invero, già prima della novella del 2012 (L. 220/2012), che ha eliminato dalla formulazione dell'art. 1137 c.c. la parola “ricorso”, si era fatto strada il principio per cui, posto che la forma dell'impugnazione delle delibere è l'atto di citazione, la tempestività dell'impugnazione va valutata con riguardo alla notifica del predetto atto (Ex multis: Cass. civ., 26.7.2013, n. 18117).
Appare evidente quindi, che il riferimento operato dal Tribunale di Palermo alla “iscrizione a ruolo”, al fine di verificare la tempestività dell'impugnativa della delibera risulta errati ovvero palesemente inconferente.
CONCLUSIONI
Alla luce di tutto quanto esposto, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza in commento, confortati in ciò dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, a prescindere dal tempo intercorso per l'avvio della procedura obbligatoria di mediazione, una volta che questa si è conclusa con esito negativo, il termine di decadenza di 30 giorni, sospeso per effetto dell'art. 5 co. 6 D.Lgs. 28/2010, inizierà nuovamente e per intero a decorrere dal deposito dell'stanza presso la segreteria dell'organismo di mediazione.
Il che sta a significare, a parere di chi scrive, che il condomino avrà a disposizione 30 giorni decorrenti dal suddetto deposito per la notificazione dell'atto di citazione, al fine di impugnare tempestivamente la delibera condominiale.
=> Per il recupero dei crediti degli amministratori di condominio si passa prima dalla mediazione.
=> Per il recupero dei crediti degli amministratori di condominio si passa prima dalla mediazione.
STUDIO LEGALE AVV. PAOLO ACCOTI
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